Quota fissa TIA dovuta anche per i soli rifiuti speciali auto smaltiti (Cass. civ. Sez. V n. 2042 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota fissa della tariffa di igiene ambientale (TIA), disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, è dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività. La circostanza che il contribuente produca esclusivamente rifiuti speciali e provveda al loro autonomo smaltimento non determina alcuna esclusione dal pagamento, ma incide esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, con una riduzione proporzionale. Il giudice del rinvio che si uniformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e rilevi la sostanziale inconferenza del fatto allegato non incorre in alcuna violazione degli artt. 112 e 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società esercente attività di imbarco e sbarco e gestione di aree e terminals in un’area portuale riceveva una cartella di pagamento per il mancato versamento della tariffa di smaltimento rifiuti e oneri accessori, per oltre quarantamila euro. La società impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di produrre esclusivamente rifiuti speciali, che provvedeva ad auto smaltire tramite ditte specializzate in forza di un piano predisposto dall’autorità portuale.

Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la società affidataria del servizio proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con una precedente ordinanza, cassava con rinvio, negando l’applicabilità della disciplina invocata in mancanza di un’Autorità portuale istituita in quel porto e riconoscendo la competenza impositiva del comune. Il giudice del rinvio accoglieva allora il ricorso della società. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva un nuovo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi — violazione degli artt. 112 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi e violazione dei principi di diritto enunciati in sede di annullamento — sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e dichiarati privi di fondamento.

Il Collegio rileva che l’impugnazione muove da una lettura non condivisibile della precedente ordinanza di rinvio. Da quella pronuncia emerge, al contrario, che la Corte aveva riconosciuto la competenza del comune a regolamentare il servizio nelle aree portuali, stante la mancata costituzione dell’Autorità portuale, e la conseguente legittimità della pretesa tariffaria. Questa aveva pacificamente ad oggetto la sola parte fissa della tariffa, il cui onere ricade anche su coloro che producano esclusivamente rifiuti speciali.

La Corte ricostruisce la disciplina della TIA. L’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 ha previsto l’istituzione, da parte dei comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio, composta da una quota fissa, riferita agli investimenti e agli ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito. Il comma 14 della norma prevede che l’avvio a recupero dei rifiuti da parte del produttore non comporta esclusione dal pagamento, ma una riduzione proporzionale della sola parte variabile.

Richiamando la Corte costituzionale n. 238 del 2009, la Corte sottolinea che la TIA, a differenza della TARSU, copre anche i costi dei rifiuti “esterni” e di un servizio indivisibile reso a favore della collettività. Ne deriva che la quota fissa è dovuta sempre per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione sulla quantità concretamente prodotta incide solo sulla parte variabile.

Il giudice del rinvio, preso atto dell’omesso pagamento della quota fissa, ha correttamente applicato la disciplina e i principi affermati. Non ha omesso di considerare il fatto allegato — la produzione di soli rifiuti speciali — ma lo ha ritenuto inconferente, non potendo esso escludere la doverosità di quella parte di tariffa che deve in ogni caso coprire i costi fissi di gestione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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