Cessione d’azienda, passività inerenti deducibili dalla base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 18376 del 06.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti di cessione di azienda, il valore effettivo va accertato secondo il criterio dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986, che non esclude la verifica dell’inerenza delle passività risultanti dalle scritture contabili all’attività ceduta. Le passività aziendali inerenti all’esercizio d’impresa si scomputano dalla base imponibile, perché sono normali e presupposte nell’assunzione dell’organismo produttivo. Gli accolli di debiti estranei all’azienda, ancorché iscritti in contabilità, concorrono invece a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, configurando una modalità di determinazione del prezzo al “lordo” della passività non inerente. Ne consegue che l’Amministrazione può superare la presunzione di corrispondenza del valore dichiarato solo provando l’estraneità dei debiti all’azienda trasferita.
Il Fatto
La contribuente, una società cedente di azienda, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Rimini il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, relativo al valore di una cessione d’azienda. La società chiedeva in via principale l’annullamento dell’atto, in subordine la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni applicabili.
La Commissione provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello, ritenendo che l’imposta dovesse calcolarsi su tutto il corrispettivo del trasferimento, compresi oneri e passività a carico della cessionaria. La società proponeva allora ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 2555 e 2560 c.c. e degli artt. 21, comma 3, 23, comma 4, 43, comma 2 e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 131/1986, contestando il computo dei debiti nella determinazione della base imponibile. La Corte ritiene il motivo fondato e rileva che nella specie non si era realizzato alcun accollo ex art. 43, comma 2, ma erano emerse unicamente passività deducibili perché inerenti all’attività aziendale.
La Sezione richiama il proprio orientamento (Cass. n. 27838 del 2018), secondo cui il valore effettivo dell’azienda va accertato tenendo conto del criterio dell’art. 51, comma 4. La presunzione di corrispondenza del valore dichiarato dalle parti può essere superata dall’Amministrazione solo quando accerti che il valore stesso ha tenuto conto di passività prive di collegamento con l’azienda trasferita. In quella ipotesi, pur sorgendo la responsabilità dell’acquirente ex art. 2560, comma 2, c.c., l’assunzione del debito estraneo configura un accollo che concorre a determinare la base imponibile.
Il Collegio valorizza anche il precedente Cass. n. 539 del 2022: il calcolo ex art. 51, comma 4, avviene al netto delle passività aziendali, mentre gli accolli di debiti diversi vanno inseriti nel medesimo calcolo, rappresentando un vantaggio ulteriore per il cedente. Gli accolli di debiti connessi alla cessione sono esonerati da autonoma imposizione ex art. 21, comma 3, perché già tassati come corrispettivo.
Alla luce di tali principi, la CTR ha applicato erroneamente la disposizione in contestazione: avrebbe dovuto considerare le passività aziendali come debiti inerenti all’attività ceduta, non come meri accolli irrilevanti. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda subordinata in materia di sanzioni, resta assorbito. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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