Motivazione perplessa e forza maggiore tributaria: interessi sempre dovuti (Cass. civ. Sez. V n. 9699 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che enunci proposizioni tra loro logicamente inconciliabili e non consenta di risalire alla ratio decidendi, sostanziandosi in un contrasto irriducibile tra affermazioni contraddittorie. La forza maggiore rilevante in materia tributaria esige un elemento oggettivo, dato da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo di premunirsi contro l’evento adottando misure appropriate senza sacrifici eccessivi; il giudice di merito che si fermi al solo profilo oggettivo fa malgoverno del principio. La crisi di liquidità conseguente al ritardo nei pagamenti del debitore pubblico non integra causa di non punibilità, poiché il mancato incasso rientra nel normale rischio d’impresa. Gli interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 hanno natura corrispettiva e si producono automaticamente per il solo fatto oggettivo del ritardo: la forza maggiore non è prevista dall’ordinamento come causa idonea ad arrestarne la produzione.

Il Fatto

Una società presentava per il 2012 la dichiarazione Irap, seguita da controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 ed emissione di cartella di pagamento per omesso versamento di acconto e saldo. Dopo la comunicazione di irregolarità la società rateizzava l’importo versando la prima rata; il mancato pagamento delle successive determinava la decadenza dalla rateizzazione e l’iscrizione a ruolo con sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la C.T.R. della Sicilia rigettava il gravame in punto di sanzioni e interessi. Avverso tale decisione la parte pubblica ricorreva per cassazione con tre motivi; la parte contribuente restava intimata. La questione approda in legittimità per il modo in cui il giudice di secondo grado ha argomentato il proprio decisum.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale indicato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.

Nel caso concreto la C.T.R. afferma che la forza maggiore non è configurabile e, subito dopo, che l’iscrizione a ruolo avviene per causa di forza maggiore, traendone la non debenza degli interessi. Le proposizioni, in successione grafica, sono prive di consequenzialità logica prima ancora che giuridica. Ne deriva il tipico contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile: la censura è fondata.

Il secondo motivo investe l’esclusione della colpevolezza e l’applicazione della non punibilità ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. La Corte ricorda che nessuna autonoma rilevanza assume la prova di crediti verso terzi non riscossi, anche se il debitore sia lo Stato o un ente pubblico, perché la legge disciplina in modo tassativo i casi di compensazione e il mancato incasso rientra nel normale rischio d’impresa (Sezioni Unite n. 37425/2013). Quanto alla forza maggiore, occorre verificare anche l’elemento soggettivo; la C.T.R. ha invece valorizzato la sola illiquidità della società, tralasciando del tutto l’obbligo di premunirsi contro l’evento anormale.

Il terzo motivo riguarda la non debenza degli interessi. L’art. 20 d.P.R. n. 602/1973 prevede l’applicazione degli interessi al cinque per cento annuo dalla scadenza del pagamento; secondo Cass. n. 12990/2007 si tratta di interessi corrispettivi, generati dal fatto oggettivo del ritardo con cui il tributo entra nelle casse dello Stato. A differenza delle sanzioni, per gli interessi non è rinvenibile nell’ordinamento una causa di forza maggiore idonea ad arrestarne la produzione automatica ex art. 1282 cod. civ.

Il ricorso è dunque fondato in tutti i motivi, i quali restano assorbiti dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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