Lista Falciani: presunzione legale non retroattiva ma prova indiziaria ammessa (Cass. civ. Sez. V n. 15202 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha efficacia retroattiva. Ad essa non può attribuirsi natura procedimentale, perché non incide sul solo metodo di accertamento, né natura meramente processuale, perché non si esaurisce nel riparto dell’onere della prova. Si tratta di regola sostanziale, la cui applicazione agli anni d’imposta anteriori alla entrata in vigore contrasterebbe con il principio di irretroattività e con l’effettività del diritto di difesa. L’inapplicabilità ratione temporis non preclude tuttavia all’Ufficio di provare i redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche sulla base di un unico elemento indiziario, quale la scheda riepilogativa degli investimenti detenuti all’estero.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica della Guardia di Finanza originata dalle informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso la collaborazione informativa internazionale, notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito e un reddito di capitale prodotto all’estero. I dati provenivano dalla cosiddetta lista Falciani, elenco di persone fisiche titolari di disponibilità finanziarie presso una banca svizzera.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo annullava. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, dichiarava legittimo l’accertamento e compensava le spese del doppio grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla retroattività della presunzione legale, sul raddoppio dei termini di accertamento, sulla valutazione degli indizi e sul difetto di contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il nodo della natura giuridica della presunzione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009. Il collegio richiama il dibattito dottrinale sulla qualificazione delle presunzioni legali relative, osservando che esse non si collocano stabilmente né sul piano sostanziale né su quello probatorio. Nel caso concreto, la norma riconnette direttamente all’omissione dichiarativa l’equipollenza tra mancata dichiarazione e costituzione delle disponibilità all’estero mediante redditi sottratti a tassazione.

Da qui il primo principio: la disposizione non ha efficacia retroattiva, poiché non può essere ridotta a mero espediente procedimentale o processuale. A sostegno, la Corte richiama la collocazione sistematica delle norme sulle presunzioni tra quelle sostanziali, nonché il rischio che una diversa lettura comprima, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., il diritto del contribuente di conservare la documentazione utile alla difesa. Il collegio conferma così l’indirizzo già espresso da Cass. n. 33893 del 2019 e Cass. n. 2662 del 2018.

La seconda precisazione riguarda l’inciso «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge». La Corte lo interpreta come deroga ai soli ordinari strumenti accertativi, non già come deroga espressa all’art. 11 disp. prel. cod. civ. e all’art. 3 dello Statuto del contribuente. Delineato il perimetro, il collegio rinviene il superamento dell’ostacolo temporale: esclusa l’applicabilità della presunzione legale agli accertamenti relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, l’Ufficio può comunque provare i redditi occulti con presunzioni semplici ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, secondo il principio già affermato da Cass. n. 29632 del 2019.

Sul punto la Corte ribadisce che gli elementi indiziari non devono essere necessariamente più di uno: il giudice può fondare il convincimento su un solo indizio, purché grave e preciso, restando la concordanza requisito eventuale e non necessario. La sola scheda cliente riepilogante gli investimenti detenuti presso la banca estera costituisce dunque elemento indiziario sufficiente, a prescindere dalla presunzione legale inapplicabile.

Il secondo motivo è respinto: l’accertamento relativo al 2006 e notificato nel 2011 è tempestivo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Il terzo è dichiarato inammissibile, perché investe il merito della valutazione probatoria. Il quarto è infondato, poiché l’art. 6 d.l. n. 167/1990 non radica alcuna pregiudizialità e la contribuente è stata posta in condizione di esercitare le proprie difese. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato, se dovuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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