Interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al merito (Cass. civ. Sez. II n. 2050 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto costituisce tipico accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica posti dagli artt. 1362 ss. cod. civ., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Per far valere tale violazione il ricorrente non può limitarsi a contrapporre una difforme lettura del negozio, ma deve indicare con puntualità la norma ermeneutica asseritamente violata e precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice si sia discostato dal canone invocato. La mera contrapposizione apodittica di una diversa interpretazione riporta al merito della controversia, il cui riesame è inammissibile in cassazione. Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione di legge che, in realtà, solleciti un nuovo vaglio probatorio.
Il Fatto
Due acquirenti convennero in giudizio il venditore chiedendo la condanna al pagamento di una somma sborsata per spese maturate dopo la stipulazione dell’atto di acquisto di un immobile. Il Tribunale di Livorno accolse la domanda; il soccombente propose appello e la Corte d’appello di Firenze lo accolse, rigettando la domanda attorea.
La Corte distrettuale ritenne che gli acquirenti avessero acquistato nella piena consapevolezza di dovere affrontare le spese occorrenti per il mutamento di destinazione dell’immobile, convincimento rafforzato dalla prova testimoniale e dal fatto che avevano accettato di procedere con la DIA già presentata dal venditore. Esclusa l’applicabilità dell’art. 1489 cod. civ., i compratori proposero ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, al di là dell’enunciato formale dei motivi, i ricorrenti miravano in sostanza a un improprio riesame di merito della decisione impugnata.
In punto di violazione delle norme sull’ermeneutica negoziale, la Corte ha ribadito che la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito. Non basta l’enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo disatteso dal giudice: occorre individuare con puntualità il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito e precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.
Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. II n. 18587 del 29.10.2012; Sez. VI-3 n. 2988 del 07.02.2013), la Corte ha sottolineato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Non è idonea, ai fini dell’ammissibilità, la mera critica del convincimento operata mediante la contrapposizione apodittica di una difforme interpretazione.
Nel caso concreto, il richiamo alle norme sull’interpretazione del negozio è risultato privo di specifica critica del ragionamento della Corte locale, sostenuto da un cd. richiamo “a sacco” di tutte le norme regolanti la materia. Quanto all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, la Corte ha rilevato che “il fatto” identificato nel contratto è stato ampiamente preso in esame dal giudice d’appello, sia pure con conclusioni diverse da quelle auspicate.
Aspecifico è stato giudicato il richiamo agli artt. 244 e 253 cod. proc. civ., non potendosi apprezzare le ragioni della dedotta violazione. La Corte ha infine precisato che, attraverso la denunzia di violazione di legge e l’evocazione della regola sull’onere probatorio, i ricorrenti sollecitavano un nuovo vaglio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Rigettato il ricorso, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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