Rimborso airport fee non nullo e danno non trasferito al vettore (Cass. civ. Sez. III n. 22285 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che pone a carico della compagnia aerea il rimborso delle airport fee pagate dalla compagnia petrolifera ai gestori aeroportuali per il rifornimento di carburante non è nulla per il solo fatto che tali tariffe siano state illegittimamente determinate dai gestori. Essa non ha ad oggetto la determinazione della tariffa, ma il mero rimborso di un costo ulteriore effettivamente sopportato dalla compagnia petrolifera. La normativa che impone ai gestori di rapportare le tariffe ai costi effettivi disciplina i rapporti tra gestori e imprese commerciali operanti in aeroporto, non quelli tra compagnia petrolifera e compagnia aerea. L’eventuale illegittimità della tariffa può fondare un’azione risarcitoria nei confronti dell’autore dell’illecito, non la nullità della clausola di rimborso. Nell’azione risarcitoria da illecito anticoncorrenziale, il trasferimento del danno sugli utenti finali può essere provato per presunzioni; la distribuzione dell’onere probatorio resta regolata dall’art. 2697 c.c., salvo il regime introdotto dall’art. 13 della direttiva n. 104/2014/UE.
Il Fatto
Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha agito nei confronti di due società petrolifere per ottenere la restituzione di una somma corrisposta, tra il 1999 e il 2009, a titolo di rimborso delle airport fee per l’assistenza al rifornimento di carburante. Secondo l’attrice, tali importi erano stati illegittimamente determinati dai gestori aeroportuali, come accertato da provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le società convenute hanno evocato in giudizio i gestori degli scali, chiedendo di essere manlevate in caso di soccombenza. Il tribunale ha accolto in parte la domanda principale e alcune domande di manleva. La corte d’appello ha invece rigettato integralmente la domanda, assorbendo le manleve. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi; i gestori hanno resistito e alcuni di essi hanno proposto ricorsi incidentali condizionati.
La Motivazione della Corte
Il quarto motivo è logicamente pregiudiziale rispetto agli altri dedicati all’azione di ripetizione di indebito. Esso censura la ratio decidendi autonoma con cui la corte territoriale ha escluso la nullità della clausola di rimborso. La Corte ritiene il motivo infondato: la clausola non ha ad oggetto l’importo della tariffa, ma il rimborso del costo effettivamente pagato dalla compagnia petrolifera, addebito di per sé non illecito.
Le norme che vietano ai gestori di imporre tariffe superiori ai costi effettivi disciplinano i rapporti tra gestori e imprese che svolgono servizi commerciali in aeroporto. Non attribuiscono alla compagnia aerea un diritto alla ripetizione nei confronti della compagnia petrolifera. L’eventuale illegittimità della tariffa può dar luogo a un’azione risarcitoria contro l’autore della violazione, ma non rende nulla la clausola di rimborso.
Il rigetto del quarto motivo assorbe i primi tre motivi, relativi alla mancata prova dell’illegittimità concreta dei costi e dell’eccedenza. A sostegno, la Corte richiama Cass. Sez. 1, ord. n. 13158 del 30.06.2020, resa in sede di opposizione allo stato passivo di una compagnia petrolifera creditrice della medesima compagnia aerea: la normativa in materia riguarda i gestori e non i fruitori dei servizi.
Quanto all’azione risarcitoria, i motivi dal quinto all’ottavo sono in parte inammissibili e in parte infondati. La corte territoriale ha fondato il rigetto su due autonome rationes: l’onere del danneggiato di provare il mancato trasferimento del danno e, comunque, la sussistenza di una prova presuntiva dell’avvenuto trasferimento sugli utenti finali. La Corte, correggendo la motivazione, ritiene la seconda ratio idonea da sola a sostenere la decisione.
La valutazione degli elementi presuntivi è ragionevole e adeguatamente motivata, non contraddittoria sul piano logico e insindacabile in sede di legittimità. Le censure sull’omesso esame di fatti decisivi e sul travisamento delle prove si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto. Restano assorbiti il quinto motivo e i ricorsi incidentali condizionati. Il ricorso principale è rigettato e le spese di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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