Contumacia della parte soccombente non giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 2048 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte convenuta non esclude la sua soccombenza ai fini della distribuzione dell’onere delle spese processuali, poiché criterio essenziale resta l’aver dato causa al giudizio. La mancata costituzione e l’omessa attività difensiva hanno valenza totalmente neutra: non costituiscono indice di esclusione del dissenso né di adesione alla pretesa avversaria. Esse non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., consentono la compensazione delle spese. Non è dunque legittima la compensazione fondata sulla sola contumacia della parte che ha dato causa al processo.
Il Fatto
Il creditore aveva agito in via monitoria per il pagamento del compenso professionale maturato nei confronti del de cuius, ottenendo decreto ingiuntivo notificato agli eredi. Gli eredi si erano opposti e il giudizio si era articolato nei gradi di merito, divenendo oggetto di un primo ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 30247/2019 che aveva cassato la decisione con rinvio.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza impugnata, aveva applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte, accertando la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario. Quanto alle spese, aveva liquidato quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza, ma aveva compensato quelle del giudizio di rinvio, ritenendo che la contumacia dei convenuti avesse agevolato la definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il creditore censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., avendo il giudice del rinvio disposto la compensazione in assenza dei presupposti di legge e con illogicità manifesta.
Il motivo è fondato. Il Collegio richiama il principio, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13498/2018 e Cass. n. 6722/1998), secondo cui, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese, criterio essenziale rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio. La soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta, sia rimasta contumace o abbia riconosciuto fondata la pretesa prima lasciata insoddisfatta, così da rendere necessario l’accertamento giudiziale.
La Corte conferma tale principio alla luce della più restrittiva formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nella versione scaturente dalla novella di cui alla legge n. 69/2009, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Esclude inoltre che la contumacia della parte soccombente possa rientrare tra le analoghe gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 92 cod. proc. civ. nella versione della legge n. 162/2014.
La condotta di chi, pur avendo dato causa al processo, ometta di costituirsi e di svolgere attività difensiva ha dunque valenza totalmente neutra: non è indice di esclusione del dissenso né di adesione alla richiesta avversaria (in termini anche Cass. n. 4485/2001) e può semmai esprimere mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia processuale (Cass. n. 373/2015).
La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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