Doppia conforme e franchising: obblighi precontrattuali non provati (Cass. civ. Sez. III n. 29696 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affiliazione commerciale, gli obblighi precontrattuali di comportamento dell’affiliante di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 129/2004 sono fonte autonoma di responsabilità, ma il loro inadempimento va allegato e provato dall’affiliata secondo i criteri ordinari di riparto dell’onere della prova. La stipulazione del contratto di franchising non assorbe né rende irrilevanti le condotte tenute nella fase delle trattative: la responsabilità precontrattuale e quella contrattuale restano distinte, con diversi criteri di liquidazione del pregiudizio. In presenza di una doppia conforme di merito, la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. impedisce di dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono tra loro diverse. La valutazione equitativa del danno presuppone che l’an debeatur sia provato o incontestato e non può supplire alla mancanza di prova del pregiudizio né del nesso causale.
Il Fatto
L’affiliante ingiungeva all’affiliata e al garante il pagamento di una somma rilevante per l’inadempimento delle obbligazioni assunte con un contratto di affiliazione commerciale, garantite da un terzo. Gli ingiunti proponevano opposizione, sostenendo che l’affiliante non aveva adempiuto agli impegni pubblicizzati nel proprio sito internet e che il conto economico previsionale, trasmesso prima della stipula, era erroneo. Il Tribunale respingeva l’opposizione, accertando la risoluzione ipso iure del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa, e condannava gli opponenti a restituire il materiale e a rimuovere l’insegna.
La Corte d’appello confermava, rilevando che nessuno degli obblighi lamentati era previsto dal contratto e che le indicazioni del sito internet costituivano offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., non proposta contrattuale. Quanto al conto economico, escludeva che contenesse garanzie di risultato. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette un rilievo comune: in caso di doppia conforme di merito, la preclusione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. rende inammissibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ciò assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità, perché agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è “fatto” una questione o un punto, ma un preciso accadimento storico o naturalistico.
La Corte ribadisce poi che non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di omesso esame dei medesimi fatti: il primo motivo è pertanto inammissibile.
Quanto agli obblighi precontrattuali, la Corte chiarisce che la Corte d’appello non ne ha escluso la rilevanza: ha ritenuto che la domanda degli appellanti non fosse volta, se non in modo impreciso, a lamentare la responsabilità precontrattuale, e che in ogni caso l’inadempimento non fosse provato. Il terzo motivo è inammissibile per mancata censura della ratio decidendi.
Sul quarto motivo la Corte richiama il risalente orientamento delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001: il creditore che agisce per risoluzione o risarcimento deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento; il debitore convenuto deve provare l’avvenuto adempimento. Nel caso di specie l’onere gravava sull’affiliata, che non lo ha assolto: il motivo è infondato.
Infine, sulla quantificazione, la Corte ricorda che la valutazione equitativa presuppone che l’an debeatur sia dimostrato o incontestato e non ha valenza surrogatoria della prova del danno né del nesso causale. Esclusa la responsabilità contrattuale e precontrattuale, le censure sul quantum aggrediscono statuizioni rese ad abundantiam. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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