Omessa pronuncia esclusa se il rigetto è implicito nella decisione (Cass. civ. Sez. II n. 2056 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, configurabile quando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre quando, pur mancando una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva deve quindi considerarsi disattesa quando la statuizione riconosca la titolarità del credito in capo al soggetto contestato. Il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. L’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Il Fatto

La ricorrente proponeva opposizione al decreto con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore di una società, a saldo delle opere di ristrutturazione di un immobile. L’opponente deduceva di non avere stipulato alcun contratto con la società e di non sapere se le opere fossero state realmente eseguite, assumendo che, ove eseguite, erano state commissionate da un terzo.

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta al pagamento di un importo minore, quale corrispettivo delle opere eseguite anche su incarico dell’opponente, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. La Corte d’appello rigettava il gravame. La soccombente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 81 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione della società. La Corte ha riconosciuto che l’eccezione era stata riproposta e che il giudice d’appello non si era espressamente pronunciato, ma ha escluso che ciò integri il vizio dedotto.

La mancanza di legittimazione della società, ha osservato la Corte, è incompatibile con la soluzione adottata dal giudice d’appello, che ha confermato la decisione di primo grado riconoscendo la sussistenza del credito in capo alla medesima società. Richiamando Cass. n. 12652/2020, il Collegio ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa della parte ne comporti il rigetto.

Il secondo e il terzo motivo, connessi, contestavano la qualificazione della ricorrente come committente e la valutazione delle risultanze testimoniali, in particolare dell’attendibilità di una testimone, socia della società e convivente del socio accomandatario. La Corte ha respinto entrambe le censure, rilevando che si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado e confermata in appello, valutazione che spetta al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità.

Richiamando Cass. n. 25166/2019, la Corte ha ricordato che il giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Il quarto motivo censurava l’interpretazione del comportamento processuale della ricorrente ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ. La Corte ha richiamato Cass. n. 7222/2022, secondo cui l’accertamento della responsabilità aggravata rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in legittimità se adeguatamente motivato, rilevando che il giudice d’appello ha fondato la condanna sul riconoscimento, contenuto nelle note conclusive di primo grado, che l’esecuzione delle opere avveniva sotto il controllo e la vigilanza della ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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