Rinuncia al ricorso e estinzione del processo nelle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 21274 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per Cassazione, depositata dal difensore munito di procura speciale e notificata alle altre parti, determina l’estinzione del processo a norma del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., non essendo necessaria l’accettazione delle controparti quando la rinuncia interviene dopo la costituzione e non si oppongono ragioni di loro interesse. La definizione in via abdicativa, per sopravvenuta ragione di fatto, esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese di lite restano compensate quando le controparti non abbiano svolto attività difensiva.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di apparecchiature e dispositivi medicali, aveva impugnato davanti al TAR Calabria l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, i conseguenti provvedimenti di sospensione delle forniture già commissionate da una struttura ospedaliera pubblica e il decreto regionale che aveva dichiarato la risoluzione dell’accordo-quadro per la fornitura di dispositivi alle aziende sanitarie regionali.
Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso, ravvisando significativi indizi del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il Consiglio di Stato, premessa la natura probabilistica e cautelare dell’informativa antimafia rispetto all’accertamento penale, aveva confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Nelle more, il Prefetto ha riesaminato la misura interdittiva adottando un nuovo provvedimento; la ricorrente ha quindi depositato rinuncia al ricorso con istanza di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era stato proposto per asserita violazione dell’art. 111, ottavo comma, Cost., deducendo la ricorrente il diniego di giurisdizione per arretramento e, al contempo, lo sconfinamento del giudice amministrativo nel merito riservato alla pubblica amministrazione. Il Procuratore Generale aveva concluso per l’inammissibilità, osservando che il motivo concerneva il supposto erroneo esercizio della giurisdizione nei limiti interni e non i limiti esterni.
Prima della decisione, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti, con istanza di estinzione del giudizio e richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia muoveva dal riesame della misura interdittiva da parte del Prefetto e dall’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011.
Preso atto della rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Non si è provveduto sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle controparti, tardivamente costituitesi al solo fine dell’eventuale discussione, mentre la struttura ospedaliera è rimasta intimata.
La Corte ha poi escluso che la parte ricorrente sia tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La modalità abdicativa e per ragione sopravvenuta di definizione del giudizio non integra, infatti, i presupposti processuali richiesti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012.
Nota della Redazione
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