Terreni edificabili, esenzione ICI e autolimitazione del concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 2054 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI su aree divenute edificabili a seguito di variante al P.R.G., la delibera con cui il concessionario della riscossione determina i valori venali delle aree fabbricabili costituisce autolimitazione dei poteri comunali di accertamento. Ne deriva che la sua allegazione all’atto impositivo è sufficiente, e che la sua stessa mancanza non pregiudica il potere impositivo, essendo il relativo potere integralmente delegabile al concessionario. Una volta intervenuta la cassazione con rinvio, il principio di diritto enunciato vincola il giudice del rinvio, con preclusione di ogni riesame della questione già decisa. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza è rimessa a valutazione discrezionale del Collegio, che può escluderla quando i principi da applicare siano consolidati.

Il Fatto

Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, su delega del Comune, notificava alla società contribuente sei avvisi di accertamento per omesso versamento ICI per gli anni d’imposta dal 2005 al 2010, relativi a terreni censiti come agricoli sui quali la società esercitava attività agricola. Gli atti impositivi muovevano dal presupposto di un intervenuto mutamento di destinazione urbanistica risalente all’anno 2000, allorché le aree, per effetto di variante al P.R.G., erano divenute edificabili.

La società impugnava gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che li annullava limitatamente a sanzioni e interessi. All’esito dell’appello e di un primo giudizio di legittimità concluso con rinvio, la Commissione tributaria regionale, in sede di riassunzione, rigettava l’appello della contribuente. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha revocato in parte qua l’ordinanza con cui, all’esito di una precedente camera di consiglio, aveva rinviato la controversia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020, ha affermato che il giudice può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della pubblica udienza quando i principi di diritto da applicare siano consolidati e la decisione non abbia rilevanza nomofilattica.

Nel merito, il primo motivo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia, oltre all’erroneo accoglimento di un appello della concessionaria mai proposto. La Corte ha qualificato tale ultima evenienza come mero refuso materiale, privo di incidenza sul dispositivo, e ha precisato che dove la Commissione regionale ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’esenzione la censura era riferibile all’appello della contribuente, non già a quello della concessionaria, priva di interesse sul punto.

Il nucleo argomentativo attiene al vincolo del giudizio di rinvio. La pronuncia di legittimità aveva cassato la sentenza d’appello per violazione di norme di diritto, sul rilievo che la delibera di determinazione della stima dei valori costituisce autolimitazione dei poteri comunali di accertamento, che basta menzionarla e che può anche mancare senza pregiudizio per il potere impositivo, essendo quest’ultimo integralmente delegabile al concessionario in house. Ne discende che il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi a tale principio, con preclusione di ogni riesame della doglianza.

Nessuna omessa pronuncia è ravvisabile neanche sulla dedotta errata determinazione del valore venale degli immobili in ragione dei vincoli esistenti: la Commissione regionale ha motivato ampiamente sul punto, rilevando che la contribuente aveva dedotto solo genericamente vincoli, servitù e carattere scosceso dei terreni.

Il secondo e il terzo motivo — omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per essere stato deciso su una delibera mai prodotta in giudizio — sono stati dichiarati assorbiti dal principio di diritto enunciato in sede di rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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