Improcedibile il ricorso se depositata copia del solo dispositivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2082 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione, di una copia autentica della sentenza impugnata contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione. Non soddisfa tale onere la produzione della copia del solo dispositivo, perché essa non consente di valutare la fondatezza dei motivi di censura. L’improcedibilità non ricorre, invece, quando, nonostante la mancanza di una o più pagine, sia comunque possibile ricostruire con certezza le ragioni della pronuncia impugnata.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un’agenzia fiscale con inquadramento nell’area seconda, fascia retributiva F3, aveva partecipato a una procedura selettiva indetta per gli sviluppi economici, collocandosi in posizione utile in graduatoria. L’amministrazione, subentrata all’originario datore di lavoro, aveva poi riformato la graduatoria ed escluso la dipendente dalla progressione, sul rilievo che alla data di approvazione della stessa era già cessato il rapporto di impiego.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato l’originaria pretesa, ravvisando nella permanenza del rapporto un requisito implicito della procedura. Proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Corte suprema ha rilevato d’ufficio un vizio attinente al deposito della copia della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente la condizione di procedibilità del ricorso, muovendo dall’art. 369, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ. Secondo il consolidato indirizzo richiamato, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve intervenire nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione e deve contenere tutte le pagine necessarie a comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni del decisum.

La ricorrente aveva indicato di depositare la copia autentica della sentenza d’appello. Il Collegio ha però rilevato che l’atto effettivamente prodotto constava di un solo foglio, contenente esclusivamente il dispositivo della pronuncia. Dagli atti di parte risultava invece che la sentenza, nel suo testo integrale, era munita della motivazione, tanto che entrambe le parti ne richiamavano passi e brani.

La Corte ha quindi affermato che l’atto depositato non consentiva di comprendere l’oggetto della controversia, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, dunque, di valutare la fondatezza dei motivi di censura. Ha richiamato la risalente e cospicua casistica in tema di deposito di copia autentica incompleta, dalla quale trae il principio che l’improcedibilità non ricorre quando, nonostante la mancanza di una o più pagine, sia comunque possibile ricostruire con certezza le ragioni della pronuncia.

Nella specie, tuttavia, l’obbligo non poteva ritenersi soddisfatto con la produzione della copia del solo dispositivo, inidonea ad assicurare la finalità della norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e della fondatezza dei motivi. La Corte ha inoltre osservato che una copia completa non era stata prodotta dalla controricorrente, né rinvenuta nel fascicolo d’ufficio, neppure in formato analogico: è rimasto così precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del decisum d’appello.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. In ragione del rilievo d’ufficio del vizio, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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