Obbligo di assunzione del lavoratore da parte dell’impresa subentrante nell’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14288 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione nell’appalto di servizi, l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere il personale già occupato dall’impresa cessante può trovare il proprio fondamento, in via autonoma e alternativa, nella clausola sociale contenuta nel c.c.n.l. di settore e nel capitolato speciale d’appalto. Ove la sentenza d’appello abbia fondato il diritto del lavoratore all’assunzione, in modo alternativo, sull’art. 2112 cod. civ. oppure sulla norma pattizia, il ricorso per cassazione che censuri la sola applicazione della norma codicistica, senza confrontarsi con la clausola contrattuale, è inammissibile per difetto di specificità. La declaratoria di inammissibilità integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del consorzio di trasporti a decorrere dal 17.09.2012. Nel frattempo l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale era stato aggiudicato a una nuova società, con decorrenza dall’1.01.2016. Il nominativo del lavoratore non era stato incluso nell’elenco del personale avente diritto all’assunzione presso il nuovo aggiudicatario. Il consorzio dapprima comunicava l’assunzione, poi intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dal subentro nell’appalto.
Il lavoratore agiva per far valere il proprio diritto a passare alle dipendenze della società subentrante. La Corte d’appello di Potenza confermava la condanna della società all’assunzione e al pagamento delle retribuzioni. La società ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articolava in due motivi. Con il primo la società censurava l’erronea sussunzione della fattispecie nella categoria del trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2112 cod. civ.. Con il secondo deduceva il vizio di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito affermato l’opponibilità alla società subentrante di provvedimenti giudiziali pronunciati senza la sua chiamata in causa.
La Corte ha rilevato che la pronuncia impugnata aveva fondato l’obbligo di assunzione a carico della società subentrante su una ratio decidendi alternativa. Il diritto del lavoratore trovava titolo, indifferentemente, nell’art. 2112 cod. civ. oppure nella clausola sociale del c.c.n.l. Autoferrotranvieri e nell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto.
Rispetto a questa struttura motivazionale, il ricorso non conteneva alcuna censura diretta alla clausola pattizia. La società si era limitata a contestare l’applicazione della norma codicistica, senza attaccare l’autonomo fondamento contrattuale del diritto all’assunzione. La Corte ha ricordato che la configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali è già riconosciuta dalla propria giurisprudenza (Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023).
Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità dei due motivi, per mancato confronto con la complessiva ratio decidendi. L’assorbimento del ricorso incidentale condizionato ne è stata la conseguenza. La Corte ha quindi regolato le spese secondo soccombenza e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando Cass. S.U. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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