Eccezione di decadenza in senso stretto non introducibile con motivi aggiunti (Cass. civ. Sez. V n. 2083 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, essendo stabilita a favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, configura eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dallo stesso e non è rilevabile d’ufficio dal giudice. Tale eccezione non può essere proposta dal contribuente nel corso del giudizio neanche mediante motivi aggiunti, poiché l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti. La disposizione pone una preclusione processuale e nessun effetto sanante può ricollegarsi al comportamento dell’ente impositore che abbia dedotto la tempestività del proprio accertamento, trattandosi di mera difesa.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento relativo alla TARSU per l’anno 2009, emesso da un comune. In primo grado l’atto viene annullato per carenza di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, rigetta il ricorso della contribuente, rilevando l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo perché formulata solo in una memoria integrativa e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
La società propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la tardività dell’eccezione, la decorrenza del termine decadenziale, il difetto di motivazione dell’atto, l’omessa pronuncia su una eccezione e l’illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione dell’affidamento. Il comune resiste.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla ritenuta tardività dell’eccezione di decadenza. Richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. V, Ordinanza n. 24074 del 03.10.2018), osserva che nel processo tributario la decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere impositivo è stabilita a favore e nell’interesse esclusivo del contribuente e integra quindi una eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.
Nella specie l’eccezione non era stata formulata nel ricorso introduttivo, ma in una memoria integrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 e poi reiterata con l’appello incidentale. La Corte rileva che nel sistema del processo tributario opera un regime di preclusioni processuali volto a tutelare non solo l’interesse di parte ma anche l’interesse pubblico a scongiurare l’allungamento dei tempi del processo; la relativa inosservanza è sempre rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’atteggiamento della controparte.
Non assume rilievo, secondo la Corte, che l’ente impositore, costituendosi, abbia evidenziato la tempestività del proprio accertamento: si tratta di una mera difesa, che non poteva legittimare la proposizione di nuove eccezioni da parte della contribuente. Ne deriva il principio secondo cui la decadenza non può essere eccepita nel corso del giudizio neanche mediante motivi aggiunti, poiché l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente l’integrazione dei motivi solo per contestare documenti depositati dalla controparte e non conosciuti in precedenza.
Il secondo motivo, relativo alla decorrenza del dies a quo del termine decadenziale ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, resta assorbito, perché la tardività dell’eccezione impedisce l’esame nel merito della questione.
Passando al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente censurava la congruità della motivazione dell’avviso senza riportare né riassumere i passi dell’atto asseritamente mal interpretati, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Nel merito, in tema di TARSU, la motivazione dell’avviso è adeguata quando indichi la maggiore superficie accertata, la tariffa o la categoria applicata, elementi integrati dagli atti generali del comune. Quanto alla riduzione, grava sul contribuente l’onere di documentare la sussistenza delle aree con rifiuti speciali non assimilabili, subordinata a preventiva domanda.
Il quarto motivo è infondato: il giudice di appello non deve dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’amministrazione un onere di allegazione ulteriore. Il quinto motivo è parimenti infondato: il legittimo affidamento ex art. 10 legge n. 212/2000 non ricorre quando l’attività dell’amministrazione appaia contra legem, né rileva il pregresso invio di bollettini per importi inferiori. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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