Lavoro carcerario e difesa del Ministero mediante funzionari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2092 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia mediante propri funzionari, ai sensi dell’art. 417-bis cod. proc. civ., non è ammessa nelle controversie relative al lavoro carcerario. La regola derogatoria di cui all’art. 417-bis cod. proc. civ. opera solo per i rapporti di lavoro pubblico richiamati dall’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., mentre al lavoro dei detenuti si applicano i criteri dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di rapporto di lavoro privato. La norma eccezionale, di significato testuale inequivocabile, non tollera applicazioni analogiche. Nel lavoro carcerario la prescrizione dei diritti del detenuto resta sospesa, per la situazione di metus in cui versa il lavoratore, ma la relativa eccezione è inammissibile se il ricorrente non specifica l’esatta individuazione dei fatti su cui si fonda.

Il Fatto

Un detenuto ha svolto attività lavorativa, dall’ottobre 2013 al febbraio 2015 presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere e dal maggio 2015 al settembre 2017 presso il carcere di Livorno, in mansioni proprie del lavoro carcerario. Ha convenuto il Ministero della Giustizia per ottenere differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame del Ministero.

Il giudice di appello ha ritenuto irrituale la costituzione del Ministero mediante un proprio funzionario, per non rientrare la controversia tra quelle regolate dall’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. cui rinvia l’art. 417-bis cod. proc. civ., e ha escluso la prescrizione per il metus intercorrente tra detenuto e datore di lavoro. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la parte ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 417-bis cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe fermata a un’interpretazione testuale senza approfondirne la ratio. La Corte respinge la censura. L’art. 417-bis cod. proc. civ. consente alle pubbliche amministrazioni di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti solo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413 cod. proc. civ., e limitatamente al giudizio di primo grado.

Si tratta di norma di portata derogatoria rispetto alla regola generale della difesa tecnica, che come tale non tollera applicazioni analogiche. Il tenore letterale è chiaro e circoscritto alle controversie di lavoro pubblico. La Corte richiama il proprio orientamento, formatosi in tema di competenza territoriale ma reiterato nel tempo, secondo cui la regola dell’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. è riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario si applicano i criteri dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ.

Le prestazioni svolte dai detenuti, pur finalizzate a fornire occasioni di lavoro sotto la gestione degli istituti di pena, si collocano in una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni, con instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309). Non essendo integrata la fattispecie tipica, non è possibile estendere analogicamente la previsione eccezionale: la costituzione del Ministero in primo grado mediante funzionari è irrituale.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2697 e 2948 cod. civ., assumendo che la detenzione non sospende di per sé la prescrizione. La Corte conferma il rigetto. La prescrizione resta sospesa durante lo svolgimento del rapporto per la situazione di metus del lavoratore detenuto, secondo i principi richiamati dal giudice di appello. L’assunto del Ministero, fondato su presunti rapporti a termine, presupporrebbe un assetto dell’impiego non dimostrato.

Il Ministero non ha precisato come siano state attribuite le lavorazioni, non ha indicato il tenore dei provvedimenti di assegnazione e non ha consentito di apprezzare se l’interruzione tra i periodi derivasse dalla natura a termine degli incarichi o da effettive cessazioni. Il difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., rende la censura inammissibile. Il ricorso è integralmente disatteso, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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