L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5473 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su un motivo di appello, così come su una domanda o su un’eccezione di merito, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c.. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli e sovrapponga mezzi d’impugnazione eterogenei, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, senza consentire l’identificazione del devolutum. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, non quando si critica la valutazione delle prove. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per l’assenza protrattasi dal 29 marzo 2021 al 9 aprile 2021. La Corte territoriale riteneva la condotta, sanzionata dall’art. 53 del c.c.n.l. dei dipendenti da aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi, tale da integrare gli estremi della giusta causa, considerando le costanti comunicazioni tra le parti tali da escludere la giustificazione addotta dal dipendente.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione delle norme sull’onere della prova e la omessa pronuncia su un’autonoma domanda risarcitoria. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, rilevandone la comune inammissibilità. I motivi contenevano la promiscua deduzione di violazioni di plurime disposizioni, sostanziali e processuali, e di vizi di motivazione, senza la specifica indicazione dell’errore riferibile ai singoli vizi, così impedendo l’adeguata identificazione del devolutum. Tale modalità di formulazione, già stigmatizzata dalle Sezioni Unite n. 26242 del 2014, rende impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure. Inoltre, nei primi due motivi, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. era evocato in un’ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
Il quarto motivo, che denunciava la violazione dell’art. 53 del CCNL e degli artt. 2119, 115 e 116 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, in quanto il ricorrente critica la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, e non la sussistenza dei presupposti per la violazione di tali norme. La Corte ha inoltre ribadito che il giudizio di proporzionalità del licenziamento disciplinare è devoluto al giudice di merito, non potendo essere rimesso in discussione in sede di legittimità tramite una rilettura dei fatti.
Il quinto motivo, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha disatteso l’eccezione della controricorrente circa l’erronea indicazione del parametro normativo, potendo qualificare la censura in base alla sostanza delle doglianze. Pacificamente, l’omessa pronuncia su un motivo di appello, come su una domanda o eccezione di merito, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. Nella sentenza impugnata non vi era alcuna pronuncia sul motivo di gravame, neanche implicita.
La Corte ha quindi accolto il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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