Mansioni equivalenti nell’area e diritto alla retribuzione per prestazioni effettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4482 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La progressione economica all’interno della medesima area di inquadramento non integra lo svolgimento di mansioni superiori, poiché il contratto collettivo del comparto enti pubblici non economici (quadriennio 2006/2009) considera equivalenti tutte le mansioni comprese nell’area. Il diritto alla differenza retributiva presuppone pertanto lo svolgimento effettivo di prestazioni riconducibili a una qualifica superiore, non la mera decorrenza giuridica fissata dal bando di selezione. È erronea la presunzione che dal superamento della selezione interna si desuma lo svolgimento di mansioni di maggior rilievo a far tempo dalla data di decorrenza giuridica, trattandosi di data virtuale. Lo svolgimento di fatto di tali mansioni è fatto costitutivo della domanda, il cui onere probatorio grava sul lavoratore.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un ente previdenziale con livello economico C2, partecipava a una selezione interna per la copertura di posti di categoria C3 con decorrenza fissata al 31.12.2006. Proclamato vincitore con determina del 21.9.2009, vedeva successivamente variata la graduatoria finale: la categoria superiore gli veniva negata e poi riassegnata, con nuova determina, a decorrere dal 31.12.2009.
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro per ottenere l’inquadramento in C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme recuperate sulle maggiori retribuzioni versate. Il Tribunale respingeva la domanda di accertamento ma accoglieva quella di restituzione. La Corte d’Appello confermava entrambe le statuizioni. L’ente proponeva ricorso per cassazione, censurando il riconoscimento della maggiore retribuzione con decorrenza retroattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, che convergono sulla medesima censura, e li ritiene fondati. Il punto controverso non è più la legittimità della rettifica della graduatoria: su tale aspetto la Corte territoriale ha respinto l’appello del lavoratore, che non ha proposto ricorso. Il ricorso dell’ente è invece rivolto contro il riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione a partire dalla decorrenza giuridica fissata nel bando, anziché dalla data di effettiva assegnazione del livello economico.
La sentenza impugnata è contraddittoria: da un lato conferma il rigetto della domanda di inquadramento in C3 dal 31.12.2006, dall’altro riconosce al lavoratore una retribuzione corrispondente a mansioni di maggior impegno con la stessa decorrenza. Una volta accertata la legittimità dell’operato dell’ente, il diritto alla retribuzione superiore potrebbe derivare solo dallo svolgimento effettivo di mansioni diverse, per le quali sia contrattualmente dovuta una retribuzione maggiore. La Corte d’Appello ha invece presunto lo svolgimento di tali mansioni dal fatto noto dell’inserimento in graduatoria, avvenuto solo il 21.9.2009, retrodatandone gli effetti al 31.12.2006, data anteriore all’avvio della selezione.
Il ragionamento si traduce in falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ., posto che la norma accorda il diritto alla retribuzione per le prestazioni di fatto, non per prestazioni meramente virtuali, e in violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché lo svolgimento di mansioni più impegnative è fatto costitutivo della domanda e non può essere addossato all’ente l’onere di provare di avere adibito il dipendente a funzioni di professionalità inferiore a quella formalmente assegnata.
La Corte richiama inoltre il CCNL del 1°.10.2007 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, che considera mansioni superiori solo quelle proprie dell’area immediatamente superiore e, all’interno dell’area, tutte le mansioni equivalenti. Nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche, prive di incidenza sul contenuto delle mansioni. L’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione novellata, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza delle mansioni, inapplicabile essendo, nel pubblico impiego, l’art. 2103 cod. civ.
La Corte osserva infine che la Corte d’Appello non ha considerato che l’annullamento della graduatoria è avvenuto in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per eseguire un giudicato amministrativo: esso travolge tutti gli atti consequenziali, determinando la nullità originaria del contratto stipulato in esito alla selezione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, con rigetto della domanda del lavoratore, perché infondata.
Nota della Redazione
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