Contributi commercianti su utili accantonati a riserva non dichiarati ai fini IRPEF (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25381 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio di società a responsabilità limitata che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, e sia perciò tenuto all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, deve versare il contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della quota di partecipazione societaria e da lui dichiarata ai fini IRPEF. Il rinvio dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ai redditi d’impresa “denunciati ai fini IRPEF” postula l’imputazione del reddito all’obbligato, che si realizza solo con la percezione degli utili o con l’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”. Gli utili accantonati a riserva e non distribuiti restano estranei alla base imponibile contributiva, e grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.

Il Fatto

Un professionista, socio al 60 per cento e amministratore unico di una società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, era iscritto alla gestione artigiani e commercianti in ragione della propria partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’INPS gli aveva notificato un avviso di addebito per i contributi eccedenti il minimale, riferiti alla parte variabile della contribuzione e calcolati sul reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, in proporzione alla quota di utili, per l’anno 2015.

La pretesa riguardava utili che l’assemblea aveva deliberato di accantonare a fondo di riserva, senza distribuirli ai soci. Il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione del lavoratore; la Corte d’appello di L’Aquila aveva respinto il gravame dell’Istituto, escludendo l’obbligo contributivo in difetto di effettiva percezione degli utili. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza per aver sottratto alla base imponibile i redditi prodotti dalla società solo perché non distribuiti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sull’assunto che i redditi complessivi prodotti dalla società costituiscano redditi d’impresa e che, dunque, debba essere assoggettato a contribuzione il reddito “conseguibile in astratto”, a prescindere dalla percezione. Secondo l’Istituto sarebbe ininfluente la mancata distribuzione degli utili, perché la base imponibile non potrebbe essere rimessa alla volontà dell’assemblea dei soci.

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 aveva commisurato il contributo al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa dichiarato ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha poi rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ampliando la base imponibile contributiva e, specularmente, quella pensionabile. Il riferimento è alla Corte costituzionale n. 354 del 2001, che ha valorizzato la convergenza tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.

Il punto decisivo è l’imputazione del reddito. Il richiamo ai redditi “denunciati ai fini IRPEF” postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime dell’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Solo con la percezione o con l’esercizio di tale opzione il reddito è imputato al socio e può essere da lui denunciato ai fini IRPEF; in difetto, il reddito resta riconducibile alla società. Il dato letterale assume valenza ermeneutica primaria, anche in vista della riserva di legge dell’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte: la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un generico richiamo a redditi in astratto “conseguibili”.

Nella vicenda il lavoratore non si limita a un mero apporto al capitale: svolge attività lavorativa nella società e da tale attività deriva l’obbligo assicurativo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010. Tuttavia il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES è reddito della società, non dell’obbligato. La Corte respinge le obiezioni fondate sulla finalità antielusiva, sull’indisponibilità dell’obbligazione contributiva e sulla solidarietà previdenziale: la mancata distribuzione non sottende di per sé un intento fraudolento e l’obbligo non può travalicare i limiti tracciati dalla legge.

Ne consegue che il socio tenuto all’iscrizione deve contribuire sulla parte di reddito attribuitagli in ragione della quota e dichiarata ai fini IRPEF, con onere probatorio dell’imputazione a carico dell’ente creditore. La sentenza impugnata, che ha escluso dalla base imponibile gli utili accantonati a riserva, è confermata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *