Retribuzione feriale e nozione europea di retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2674 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La nozione europea impone che il lavoratore percepisca, in tale periodo, una retribuzione ordinaria, con esclusione di ogni diminuzione idonea a dissuaderlo dal godere del riposo. È nulla, per contrasto con il diritto dell’Unione, la disposizione collettiva che escluda dal computo feriale le voci correlate alle mansioni tipiche della qualifica rivestita, qualora la loro soppressione presenti potenzialità dissuasiva. La verifica dell’effettiva incidenza della riduzione appartiene al giudice di merito.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società di trasporto ferroviario, con la qualifica di macchinisti, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dei compensi percepiti a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha respinto il gravame della società, rigettando anche l’eccezione di prescrizione.
La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, censurando il recepimento acritico della nozione europea di retribuzione, la violazione della normativa contrattuale di riferimento, l’omessa considerazione del carattere irrisorio delle somme e il regime della prescrizione dei crediti retributivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli infondati. Ha ricordato che la nozione di retribuzione feriale è influenzata dall’interpretazione della Corte di Giustizia che, sin dalla sentenza del 2006, ha chiarito come l’espressione “ferie annuali retribuite” imponga il mantenimento della retribuzione ordinaria durante il riposo.
La Corte ha ribadito che qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale rientra nella base di calcolo. Ha richiamato l’orientamento consolidato sul personale navigante, ove è stata dichiarata la nullità della clausola collettiva che escludeva l’indennità di volo dal computo feriale, per contrasto con la disciplina di attuazione della direttiva europea.
Quanto all’efficacia delle pronunce della Corte di Lussemburgo, la Corte ha affermato che esse hanno valore di ulteriore fonte del diritto, vincolante e prevalente, e che il giudice nazionale è tenuto a un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, obbligo che cede solo di fronte a un’incompatibilità assoluta della norma interna.
La Corte ha ritenuto plausibile e conforme alle indicazioni europee l’interpretazione delle norme collettive aziendali operata dal giudice di merito. Questi ha verificato ex ante la potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci e ha accertato la continuità della loro erogazione, nonché la tipicità della condotta e del servizio di riserva rispetto alla qualifica rivestita.
È stata esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale, poiché la questione esegetica è già stata più volte affrontata dalla Corte di Giustizia e la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale. Il quarto motivo è stato rigettato: per i crediti non prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto, essendo venuto meno il regime di stabilità idoneo a escludere il metus del lavoratore.
Nota della Redazione
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