Indennità di amministrazione esclusa da tredicesima e quota A (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2266 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego, l’indennità di amministrazione va esclusa dalla base di calcolo della tredicesima mensilità. Dall’art. 7 del d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 non si evince alcun principio di onnicomprensività della retribuzione, e le disposizioni contrattuali escludono che la gratificazione natalizia si commisuri alla retribuzione individuale mensile e comprenda gli assegni fissi e continuativi. Parimenti, in materia di trattamento di quiescenza, l’indennità di amministrazione è computata nella quota B, parzialmente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, e non nella quota A, interamente pensionabile, vigendo il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il ricorso che prospetti la questione in termini generici e non si confronti con la motivazione impugnata è inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia, adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per ottenere l’accertamento del diritto all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità e nella quota A del trattamento di quiescenza, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e condannava l’amministrazione al pagamento degli arretrati e alla ricostruzione della carriera.

La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento del gravame del Ministero, rigettava tutte le domande, compensando integralmente le spese dei due gradi. I lavoratori propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’assunto che la contestata indennità rientri nella base stipendiale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per la radicale genericità del motivo. La rubrica richiama norme estranee alla materia — l’art. 96 cod. proc. civ. sulla responsabilità aggravata e l’art. 2043 cod. civ. sulla responsabilità extracontrattuale — e prospetta un’illegittimità costituzionale della legge n. 436 del 1987 senza indicare quali disposizioni ne siano oggetto. La Corte sottolinea che la rubrica, pure preannunciando la riproposizione integrale delle difese di merito, non si confronta con il contenuto delle norme richiamate dal giudice d’appello né con la giurisprudenza di legittimità ivi citata.

Sul merito, la decisione territoriale è conforme all’orientamento consolidato. Già le Sezioni Unite n. 14698 del 2005 avevano escluso la spettanza dell’indennità nella tredicesima, argomento ribadito da Cass. n. 5715 del 2018. La Corte precisa che dall’art. 7 del d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 — che commisura la gratificazione al trattamento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari — non si desume alcuna onnicomprensività della retribuzione.

Le disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e del contratto integrativo del 16 febbraio 1999 escludono che la tredicesima si commisuri alla retribuzione individuale mensile. L’art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dal contratto integrativo, conferma che l’indennità è corrisposta per dodici mensilità, con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.

Quanto al trattamento di quiescenza, l’indennità va computata nella quota B e non nella quota A. Il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 come sostituito dall’art. 15 della legge n. 177 del 1976, impedisce l’estensione invocata. L’indennità non concorre neppure alla determinazione dell’indennità di buonuscita, per gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973. La questione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento è proposta in modo talmente generico da non consentire il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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