Passaggio alla categoria D nella polizia municipale: serve il concorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17063 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza degli enti locali, ai sensi dell’art. 29, lett. c), del c.c.n.l. del 14 settembre 2000, presuppone che il dipendente sia già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedura concorsuale, su posti istituiti dopo il d.P.R. n. 268 del 1987 che ne prevedessero formalmente l’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo. Il requisito non ricorre in capo a chi sia transitato nella ex sesta qualifica per effetto della mera riclassificazione operata dalla contrattazione collettiva. L’esercizio effettivo di compiti di coordinamento e controllo non integra, da solo, il titolo per il passaggio di categoria. Il comma IV del medesimo art. 29 è previsione meramente organizzativa e programmatica e non amplia i presupposti del transito.

Il Fatto

Tre dipendenti del Comune di Agrigento, appartenenti all’area di vigilanza e inquadrati nella categoria C, agiscono per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria D, livello economico D1, con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive rispetto alla categoria C, livello C2, di formale inquadramento.

Il Tribunale di Agrigento accoglie in parte il ricorso. La Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame del Comune, rigetta la domanda. I lavoratori propongono ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 29 del c.c.n.l. del 5.7.2000 e dei canoni ermeneutici. Secondo i ricorrenti, la norma avrebbe previsto un passaggio semiautomatico alla categoria D per tutti i lavoratori indicati dalla lett. c), subordinato alla sola verifica dello svolgimento effettivo di funzioni di coordinamento e controllo, senza che rilevino le modalità di accesso alla ex sesta qualifica funzionale.

La Corte muove dal dato letterale della disposizione. Nel testo della lett. c) emerge con chiarezza che il transito compete al personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo, ma già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedura concorsuale. L’interpretazione è sorretta dal richiamo a un noto brocardo e dal primario criterio ermeneutico letterale.

Il Collegio rileva che i ricorrenti erano transitati nella sesta qualifica funzionale non per concorso, ma in ragione della riclassificazione del personale operata dalla contrattazione collettiva. L’art. 7, comma 4, del c.c.n.l. del 31.3.1999 aveva collocato l’intera area di vigilanza nella categoria C, assegnando il personale della ex quinta qualifica funzionale alla ex sesta con decorrenza 1.1.1998. Difetta, pertanto, il requisito di accesso per concorso preteso dalla norma pattizia.

Tale dato rende erroneo il richiamo al criterio della comune intenzione delle parti. Il comma IV dell’art. 29 è qualificato come mera previsione organizzativa e di programmazione economica, che non incide sui presupposti del passaggio di categoria. Irrilevanti restano i richiami alla riorganizzazione della polizia municipale, perché riferiti a un periodo anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.

Il secondo motivo deduce, in via gradata, il diritto alle differenze retributive ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 per lo svolgimento di mansioni superiori. La Corte lo dichiara inammissibile: il giudizio sull’inquadramento non è sovrapponibile a quello sulle mansioni superiori, la censura non dà conto della domanda proposta in primo grado e in appello e non individua puntualmente il giudicato esterno invocato, violando il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Il terzo motivo lamenta l’omesso esame del parere del Ministero dell’Interno. È anch’esso inammissibile: non si censura un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma la mancata valutazione di un documento, chiedendo una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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