Prescrizione decennale per gli specializzandi dal recepimento parziale delle direttive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2257 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11, legge n. 370/1999. Da tale momento il potenziale creditore è in grado di maturare la certezza dell’inadempimento definitivo dello Stato. La disciplina sopravvenuta dell’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, che àncora la prescrizione all’art. 2947 cod. civ. e al momento di verificazione del fatto, opera solo per le vicende successive alla sua entrata in vigore e non retroagisce. Il motivo di ricorso che contesti il dies a quo senza superare il canone di specificità è inammissibile.
Il Fatto
Due medici, già ammesse ai corsi di specializzazione, hanno chiesto il riconoscimento della retribuzione per l’attività svolta durante la frequenza dei corsi e, in via alternativa, il risarcimento del danno per tardivo e parziale recepimento delle direttive unionali. Il Tribunale ha respinto la domanda retributiva e, sulla pretesa risarcitoria, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo tardiva la produzione in secondo grado di una decisione del giudice amministrativo, dalle appellanti invocata come prova dell’interruzione della prescrizione, e fissando il decorso del termine al 27 ottobre 1999. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e lamenta che il giudice di appello abbia applicato l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83/2012, pur essendo il giudizio di primo grado instaurato prima di quella novella. La Corte lo dichiara inammissibile su un duplice rilievo. Anzitutto, essendo l’appello instaurato nel 2015, trova applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ., e le ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità, come richiesto da una consolidata giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, la doglianza sulla presenza nel fascicolo di primo grado della decisione del giudice amministrativo non rispetta il canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ., per il generico richiamo agli atti di causa. Ciò preclude l’esame diretto degli atti di merito, che presuppone l’ammissibilità della censura, pur modulata secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c/Italia. Solo per completezza la Corte rileva che il motivo è comunque infondato, essendosi il giudice territoriale conformato ai principi sul nuovo testo dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio più volte affermato secondo cui, per i medici che avrebbero potuto fruire del compenso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999. A quella data l’art. 11, legge n. 370/1999 aveva riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo così certo l’inadempimento per gli altri.
Nessuna incidenza ha la legge n. 183/2011, che àncora la prescrizione all’art. 2947 cod. civ. e al momento di verificazione del fatto: in difetto di espressa previsione, essa opera solo per quanto verificatosi dopo la sua entrata in vigore, al 10 gennaio 2012. Il ricorso è quindi respinto. Non vi è statuizione sulle spese, non avendo l’amministrazione depositato controrosso, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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