Incarico dirigenziale a soggetto privo dei requisiti: nullità del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15974 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico attribuito ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente sino al 30 ottobre 2013, a soggetto privo dei requisiti ivi indicati e il contratto individuale che a tale incarico accede sono nulli, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di una disposizione imperativa. La disposizione, nella parte in cui fissa i presupposti di competenza minimi del destinatario, ha natura sostanziale e inderogabile, non meramente procedimentale. La nullità virtuale consegue alla violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non alla violazione di norme riguardanti il comportamento dei contraenti. La sanzione della nullità è l’unico rimedio idoneo a garantire l’effettività della disposizione violata.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente generale di un dipartimento regionale, ha impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro il provvedimento di revoca del suo incarico, disposto dalla nuova Giunta regionale. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato la P.A. a risarcire il danno.
La Regione ha proposto appello e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 972/2018, ha accolto il gravame. Il dirigente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il ricorso, perché il ricorrente ha contestato la parte della motivazione d’appello relativa alla mancata indicazione delle precedenti esperienze professionali, così evidenziando la non decisività della nullità del primo incarico.
Il primo motivo è infondato. La corte territoriale non ha rilevato d’ufficio la nullità, ma ha deciso su uno dei motivi di appello: la Regione aveva contestato la validità del contratto e aveva evidenziato che il secondo incarico era stato affidato solo in ragione del primo. Nessuna lesione del contraddittorio, dunque, è ravvisabile.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il testo dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 applicabile ratione temporis e rileva che l’assenza, la non indicazione o la generica menzione dei presupposti legali incide sul contratto successivo, che non avrebbe potuto essere concluso senza la previa verifica della loro esistenza. La procedura non mira solo a controllare le risorse interne, ma anche ad accertare che il designato possieda i requisiti ex lege.
La corte territoriale ha accertato che uno dei titoli vantati era illegittimo, perché maturato in esecuzione di un contratto nullo, e che il richiamo agli incarichi negli enti locali era apodittico. Il ricorrente non ha indicato quali fossero i titoli rilevanti, limitandosi a un generico rinvio al curriculum.
La nullità del contratto non deriva dalla mancanza della motivazione esplicita e analitica, previsione di carattere procedimentale, ma dalla violazione della disposizione imperativa di natura sostanziale sui requisiti obbligatori. Richiamando Cass., SU, n. 26724 del 19 dicembre 2007 e Cass., Sez. 3, n. 525 del 15 gennaio 2020, la Corte ricorda che in tema di nullità virtuale solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto ne determina la nullità. Nella specie i requisiti previsti incidono sulla validità del contratto, che non può essere diversamente stipulato, e la nullità è l’unico rimedio che assicura l’effettività della norma violata. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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