Enunciazione di atti non registrati e tassazione di registro a prescindere dall’uso (Cass. civ. Sez. V n. 2294 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986, il mero richiamo di un atto non registrato all’interno di un atto registrato non configura un’ipotesi d’uso. Tuttavia, la sola enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso è assoggettata all’imposta a prescindere dall’uso, poiché l’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 include anche tali atti: la specificazione della pena pecuniaria per i soli atti soggetti a registrazione in termine fisso sarebbe altrimenti inutiliter data. L’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione degli estremi del provvedimento tassato, della base imponibile e delle aliquote, senza necessità di allegazione dell’atto. La motivazione della sentenza è meramente apparente, e dunque nulla per error in procedendo, solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva confermato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle entrate in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per un credito vantato verso terzi e fondato su un contratto di fideiussione.
La questione arriva davanti alla Corte perché la contribuente lamenta, tra l’altro, l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’insufficienza della motivazione della sentenza e l’errata determinazione dell’imposta, per aver l’Ufficio tassato anche il rapporto negoziale sottostante enunciato nel ricorso monitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sulla censura di nullità dell’avviso di liquidazione. Richiamando i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., la Corte ribadisce che, verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere la causa nel merito quando la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, confermando così il dispositivo della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte ricorda che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile, oltre che con l’indicazione dei criteri di calcolo, della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta. Nel caso di specie l’avviso recava tali indicazioni, con conseguente infondatezza della censura.
Quanto al secondo motivo, i giudici ribadiscono che la motivazione meramente apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La sentenza impugnata, che ha applicato l’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 all’atto enunciato nel ricorso monitorio, non incorre in tale vizio.
Esaminando congiuntamente il quarto e il quinto motivo, la Corte affronta il nodo centrale. Premesso che la tassazione per enunciazione richiede che l’atto richiami il negozio con menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto, si stabilisce che il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non configura un caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La Corte chiarisce poi che l’art. 22 include anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, poiché la specificazione della pena pecuniaria per i soli atti soggetti a registrazione in termine fisso sarebbe altrimenti superflua.
Poiché l’imposta di registro è un’imposta d’atto, la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di fideiussione non ne esclude la tassazione, quando questo sia enunciato nel provvedimento giurisdizionale. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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