Omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e vizio ex art. 112 cod. proc. (Cass. civ. Sez. V n. 2295 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta di pronunciarsi su un motivo di gravame, ritualmente proposto, concernente l’interruzione della prescrizione e non esamini la documentazione legittimamente depositata a suo supporto, viola l’art. 112 cod. proc. civ., che impone di decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. La relativa censura è deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., integrando la domanda non esaminata la violazione del dovere decisorio. L’eccezione di interruzione della prescrizione può essere proposta per la prima volta in appello, essendo rilevabile anche d’ufficio, e in tema di contenzioso tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento relative all’ICI per le annualità 2008-2011, vantate da un Comune. L’agente della riscossione impugnava la sentenza di primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, ritenendolo fondato solo sul preteso difetto di legittimazione passiva in favore dell’ente locale.
Avverso tale decisione l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli atti interruttivi del termine prescrizionale. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e vizi della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari del controricorrente, ritenendole tutte infondate. Quanto ai profili di nullità della notifica, ogni ipotetico vizio deve ritenersi sanato per l’intervenuto raggiungimento dello scopo e per la costituzione della parte resistente, che ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa.
Il ricorso non è nullo nemmeno per la dedotta violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché individua chiaramente l’oggetto del contendere. La Corte richiama la Sez. U n. 16628 del 17.07.2009, secondo cui la disposizione non è osservata quando il ricorrente si limiti ad allegare per “spillatura” gli atti dei gradi precedenti, rendendo indaginosa l’individuazione della materia del contendere; nel caso concreto, tuttavia, oggetto del giudizio e vizio lamentato risultano evidenti dal tenore dell’atto.
Sussiste infine la legittimazione dell’agente della riscossione, subentrato ex lege alle società del gruppo in forza dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016. La Corte richiama la Sez. U n. 15911 del 08.06.2021: la successione a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività di riscossione, e non comporta la necessità di interruzione del processo ex artt. 299 e 300 cod. proc. civ.
Nel merito il ricorso è fondato. L’eccezione di interruzione della prescrizione poteva essere fatta valere per la prima volta in appello, essendo finanche rilevabile d’ufficio, come affermato da Sez. III n. 18602 del 05.08.2013. In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche preesistenti, secondo quanto precisato da Sez. V n. 8927 dell’11.04.2018.
La Commissione Tributaria Regionale, a fronte delle dettagliate censure, ha invece omesso totalmente di pronunciarsi sul motivo relativo alla prescrizione e di considerare la documentazione ritualmente depositata. La Corte cassa dunque la sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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