Rendita catastale sempre dovuta per gli edifici di culto oggetto di dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11619 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’edificio adibito al culto pubblico è esente dall’obbligo di dichiarazione catastale e, se non locato, non produce reddito ai fini delle imposte dirette. Tuttavia, ove il proprietario proceda volontariamente alla dichiarazione in catasto ovvero alla variazione catastale, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali e non rientra tra le unità iscrivibili senza attribuzione di rendita. Ne discende che la dichiarazione deve contenere la proposta di attribuzione di una rendita che non può essere pari a zero, essendo l’immobile qualificabile come unità a destinazione particolare soggetta a stima diretta. L’attribuzione della rendita, avente valenza tecnico-estimativa a fini statistico-inventariali, non incide sull’esenzione dall’imposizione derivante dalla destinazione dell’immobile al culto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per la rettifica della rendita catastale, da zero a un valore positivo, di un fabbricato sito in Aversa, adibito al culto pubblico e censito in categoria E/7. La rettifica conseguiva a una dichiarazione di variazione presentata a seguito di procedura DOCFA. La società contribuente, proprietaria dell’immobile, impugnava l’avviso.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli edifici adibiti al culto pubblico non siano produttivi di rendita, salvo il caso di locazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa catastale di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere la controversia, ha inteso dare continuità all’orientamento già espresso in precedenti pronunce, secondo cui per i fabbricati destinati all’esercizio del culto non sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto. Tale esenzione, tuttavia, non implica che, una volta presentata la dichiarazione, l’immobile possa essere iscritto senza l’attribuzione di una rendita.
La chiave di volta del ragionamento risiede nella distinzione ontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta. La rendita è un valore tecnico-patrimoniale con finalità inventariali, che non costituisce né un tributo né un autonomo fatto generatore di imposta. L’esenzione riconosciuta dall’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 per le unità immobiliari destinate esclusivamente al culto, se non locate, attiene al reddito quale presupposto delle imposte dirette e non ha alcuna attinenza con la rendita catastale.
Sul piano strettamente catastale, la Corte ha rilevato che l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998 non ricomprende gli edifici destinati al culto tra le unità iscrivibili senza attribuzione di rendita, elencandovi soltanto immobili quali fabbricati in costruzione, costruzioni degradate, lastrici solari e aree urbane. Trattandosi di elenco tassativo, non è ammessa applicazione analogica. Per gli edifici di culto, quali unità a destinazione particolare, la rendita va determinata con stima diretta ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949.
Quanto alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012, richiamata dalla contribuente, la Corte ne ha escluso ogni valenza interpretativa preminente. Essa opera su un piano diverso e complementare rispetto alle disposizioni regolamentari, dettando criteri tecnico-estimativi per il quomodo della determinazione della rendita, mentre le norme primarie attengono all’an della valorizzazione fiscale del bene.
La Corte ha infine disatteso le censure relative alla violazione della normativa sovranazionale e costituzionale, rilevando che la questione attiene a un avviso di rettifica del valore dichiarato, questione di applicazione generale e del tutto avulsa dalla religione professata dall’ente. Il ricorso è stato quindi accolto e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato con conferma dell’avviso di rettifica.
Nota della Redazione
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