Revocazione per errore di fatto e notifica ICI all’accomandatario di s.a.s. (Cass. civ. Sez. V n. 2380 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per errore di fatto avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che abbia omesso di decidere uno o più motivi di ricorso. L’errore revocatorio presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. Quanto alla notificazione, l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento ICI presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145 cod. proc. civ., di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ove dal tenore dell’atto risulti individuato o chiaramente individuabile il legale rappresentante e sia univocamente individuabile l’ente quale effettivo destinatario.

Il Fatto

La società contribuente impugna una cartella di pagamento relativa all’I.C.I., contestando la ritualità della notifica degli atti prodromici. La Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale rigettano le doglianze. La Corte di cassazione, con una prima ordinanza n. 26799/2020, rigetta il ricorso. La società propone allora ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’errore di fatto in cui il giudice di legittimità sarebbe incorso. Il Comune si costituisce con controricorso, del quale la ricorrente eccepisce in via preliminare la tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la tardività del controricorso del Comune. Il ricorso per revocazione era stato notificato il 25 maggio 2021, sicché l’ente impositore avrebbe dovuto costituirsi entro il 5 luglio 2021, mentre la notifica è avvenuta il 12/07/2021, oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis vigente.

Nel merito, il vizio revocatorio è ritenuto configurabile. L’ordinanza impugnata si era soffermata sulla notifica della cartella, senza esaminare i profili relativi alla contestata nullità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento, tema centrale del ricorso. La Corte richiama il principio per cui la revocazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, esperibile quando il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, citando Sezioni Unite, ordinanza n. 31032 del 27/11/2019.

In sede rescindente, l’ordinanza n. 26799/2020 è revocata. In sede rescissoria, la Corte esamina l’originario ricorso: la società ha rinunciato al primo motivo, relativo alle questioni formali ex art. 11 d.lgs. 504/92 per le annualità 2002-2004, mentre il secondo motivo è infondato, escludendosi ogni lesione del contraddittorio in fase di merito.

Il nucleo della decisione riguarda la notifica degli avvisi ICI. La Corte richiama l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che rinvia agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. per la notifica presso il domicilio fiscale, e l’art. 145 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 263 del 2005, che consente la notifica alla società in via alternativa presso la sede ovvero direttamente alla persona fisica che la rappresenta. Nel caso di s.a.s., la qualità di accomandatario è desumibile dall’atto indirizzato alla società e la notifica non è inficiata dalla mancata espressa spendita della qualità del destinatario, anche in ragione della responsabilità solidale ex art. 2313 cod. civ.

Alla luce di tali principi, tutte le censure sulla nullità della notifica degli atti presupposti sono rigettate e l’originario ricorso per cassazione è respinto. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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