Società di comodo: disapplicazione per perdita sistematica solo dal 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 31578 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di disapplicazione prevista per le società in perdita sistematica dai commi da 36 decies a 36 duodecies dell’art. 36 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, opera solo a decorrere dall’anno di imposta 2012 e non è applicabile all’anno 2009. Tale disciplina non integra una abolitio criminis né una sanzione tributaria più favorevole, perché l’art. 30 della legge n. 724/1994 è disposizione antielusiva di carattere sostanziale, che prevede ricavi minimi presunti mediante presunzione legale relativa. L’onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente. Il regime delle società di comodo e quello delle società in perdita sistematica restano distinti: la qualificazione come società non operativa non è superata dal richiamo al margine operativo lordo positivo.

Il Fatto

Una società con oggetto sociale di noleggio di mezzi marittimi ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2009. L’Ufficio aveva inquadrato la società tra le società di comodo e aveva proceduto in via presuntiva, rilevando che il cespite aziendale era stato noleggiato prevalentemente a soci o a società a essi riferibili, con perdite ripianate da sistematici finanziamenti dei soci.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello, ritenendo non provato il noleggio a clienti estranei al gruppo, erroneamente compilato il test di operatività e corretta la percentuale del 15% per il bene in leasing. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per la presenza di una doppia conforme sfavorevole: le pronunce di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti.

Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 427/1997, sostenendo che la disciplina del d.l. n. 138/2011 dovesse applicarsi anche all’anno 2009, in forza dei principi di abolitio criminis e di favor rei, con caduta dei presupposti dell’accertamento e delle sanzioni. Il motivo è dichiarato infondato.

La Corte chiarisce che la causa di disapplicazione per le società in perdita sistematica, introdotta nel 2011 con decorrenza dall’anno di imposta 2012, non integra né una abolitio criminis né una disciplina sanzionatoria più favorevole. L’art. 30 della legge n. 724/1994 è norma antielusiva di carattere sostanziale, che attribuisce ricavi minimi presunti tramite presunzione legale suscettibile di prova contraria, il cui onere ricade sul contribuente. La sentenza impugnata e il ricorso confermano che la parte è stata qualificata società non operativa, non società in perdita sistematica.

Il terzo motivo contesta l’applicazione della percentuale del 15% anziché del 6%, richiamando le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 44/2007 e n. 107/E del 2012. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi: la Commissione tributaria regionale ha applicato la percentuale del 15% sul rilievo che il bene in leasing non era destinato ad attività commerciale, non avendo la società dimostrato la natura commerciale della propria attività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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