Retribuzione feriale del macchinista: computo degli incentivi collegati alla mansione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2458 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Spetta al giudice di merito verificare ex ante se l’esclusione di singole voci retributive sia idonea a dissuadere il lavoratore dal godere effettivamente del riposo. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa sia già stata risolta e la valutazione del caso concreto resti riservata al giudice nazionale. In materia di crediti retributivi, per i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di una società di trasporto ferroviario, con la qualifica di macchinisti, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di alcuni compensi previsti dal contratto aziendale: gli incentivi per l’attività di condotta oraria e per l’attività di riserva, nonché i compensi correlati all’assenza dalla residenza.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano hanno accolto la domanda, riconoscendo che tali voci erano erogate in modo continuativo e correlate alla qualifica rivestita. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione sul piano della nozione di retribuzione feriale, della qualificazione contrattuale delle voci e della prescrizione dei crediti.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte richiama le proprie decisioni già rese sulla stessa vicenda (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e, per il personale navigante, la Cass. n. 20216 del 2022, applicando il principio di fedeltà ai precedenti, posto a fondamento della funzione di nomofilachia e dell’unità del diritto oggettivo nazionale.

Il Collegio ribadisce che la nozione di retribuzione feriale è modellata sull’interpretazione della Corte di giustizia, che impone di assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Una diminuzione del compenso è rilevante quando possa costituire un deterrente all’esercizio effettivo del diritto alle ferie, incompatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

La Corte riconosce alle pronunce della Corte di giustizia efficacia vincolante, diretta e prevalente nell’ordinamento nazionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 168/1981 e n. 170/1984) e le Cass. n. 13425 del 2019 e n. 22577 del 2012. Ne deriva che la retribuzione feriale comprende ogni importo collegato alle mansioni e allo status professionale.

La Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente operato una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione, accertando la continuità dell’erogazione e l’incidenza non residuale delle voci sul trattamento economico mensile. L’interpretazione delle clausole collettive è plausibile e coerente con la finalità della direttiva. La valutazione sulla idoneità della mancata erogazione a dissuadere dal godimento delle ferie appartiene al giudice di merito, che ha dato conto delle relative ragioni.

È escluso il rinvio pregiudiziale, poiché la questione è stata più volte decisa dalla Corte di giustizia e il giudizio sul caso concreto resta riservato al giudice nazionale. Quanto al quarto motivo, la Corte conferma che, per effetto delle modifiche della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, la prescrizione dei crediti non ancora prescritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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