Inerzia del lavoratore, transazione e frode nel rapporto giornalistico dissimulato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2451 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sola inerzia del lavoratore, anche protratta per lungo tempo, non è sufficiente a integrare la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che richiede una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, restando a carico del datore l’onere di allegare e provare ulteriori e significative circostanze. In presenza di una sequenza di contratti a termine e di collaborazioni solo apparentemente autonome, la transazione che si limiti a rinunciare alle spettanze connesse al rapporto formalizzato non preclude l’accertamento della reale natura subordinata del rapporto dissimulato, ove difetti la consapevolezza dei diritti oggetto di rinuncia. La qualificazione del rapporto come subordinato costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dovendo prevalere le concrete modalità di svolgimento sul nomen iuris.
Il Fatto
Un lavoratore aveva prestato attività per una società radiotelevisiva dapprima con una serie di contratti di lavoro subordinato a termine, dal febbraio 1996 al giugno 2001, poi con molteplici contratti di collaborazione, dal settembre 2001 all’agosto 2011. Il lavoratore impugnava stragiudizialmente detti contratti e agiva in giudizio per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di inviato, sin dall’origine.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento delle differenze retributive. La società ricorreva per cassazione con dieci motivi; il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sull’inerzia del lavoratore. Il giudice del gravame, affermando che l’inerzia non preclude l’accertamento della reale natura del rapporto né l’intento elusivo o fraudolento dei contratti, si è riportato all’indirizzo secondo cui la risoluzione per mutuo consenso esige una volontà chiara e certa di porre fine al rapporto. Non basta un atteggiamento meramente remissivo, né il solo decorso del tempo tra la cessazione e l’impugnazione, gravando sul datore l’onere della prova di ulteriori circostanze significative.
Quanto alle dimissioni da uno dei contratti a termine, la Corte ribadisce che esse spiegano effetti sul rapporto intercorso ma non elidono il diritto all’accertamento dell’invalidità del termine, permanendo l’interesse alle conseguenze economiche. Nella specie il recesso anticipato, intervenuto a breve distanza dall’inizio, non interrompe la sequela dei contratti nell’ottica di una considerazione unitaria degli stessi.
Sulla transazione, la Corte ritiene plausibile l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui l’atto riguardava solo le spettanze del rapporto formalizzato e non la reale natura del rapporto. La portata abdicativa va letta nel contesto dell’intero documento: la rinuncia è valida solo se rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati e con il cosciente intento di abdicarvi. Le espressioni generali, per l’art. 1364 cod. civ., riguardano solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire.
Sul termine di impugnazione, la Corte precisa che il cd. decreto milleproroghe, spostando al 31 dicembre 2011 l’efficacia delle disposizioni sull’impugnativa, fa decorrere da tale data l’onere di impugnativa e il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso. Per le collaborazioni autonome, invece, l’azione di accertamento della subordinazione resta soggetta alla prescrizione, non al regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, lett. b), legge n. 183 del 2010.
Infine, la qualificazione del rapporto integra un accertamento di fatto: il nomen iuris e la prolungata esecuzione non sono fattori assorbenti, dovendo prevalere le concrete modalità di svolgimento, specie in una vicenda connotata da simulazione o frode alla legge. I motivi sulla motivazione apparente e sull’omesso esame di prove sono rigettati, così come il ricorso incidentale, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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