Quota B pensione spettacolo: resta il massimale sulla retribuzione giornaliera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17467 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti. Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, sicché l’impugnazione di uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto ne preclude il formarsi.

Il Fatto

La controversia riguarda l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente previdenziale ha liquidato i supplementi di pensione, con decorrenza 1°/06/2010, 1°/07/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della quota B applicando il massimale sulla retribuzione.

Il Tribunale ha accolto la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della quota B. La Corte d’appello ha rigettato il gravame dell’ente, che ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. Il controricorrente ha altresì eccepito l’intervenuto giudicato interno su un capo della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato interno. Il motivo contesta in radice le argomentazioni della Corte territoriale sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B. Ne deriva che la quantificazione della pensione resta tema controverso e nessun giudicato può precluderne l’esame.

Sul piano del principio, il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato.

Nel merito, la questione riguarda la determinazione della quota B, relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993, e il permanere del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte dà continuità all’orientamento espresso in Cass. n. 11795 del 2025, Cass. n. 11200 del 2025, Cass. n. 9533 del 2025 e Cass. n. 9530 del 2025. Il limite non è stato abrogato né espressamente, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997.

Il controricorso non adduce argomenti idonei a infirmare tale orientamento, né convince l’eccezione di illegittimità costituzionale riferita alla legge delega. La Corte richiama i rilievi già espressi in Cass. n. 10852 del 2023, Cass. n. 21010 del 2023 e Cass. n. 35132 del 2024: la Corte cost. n. 202 del 2008, proprio sul divario tra retribuzione contributiva e retribuzione pensionabile, ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, non richiedendo la Carta una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.

Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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