Diritto di critica sindacale: limiti di continenza sostanziale e pertinenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2844 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La manifestazione di opinioni e l’esercizio del diritto di critica in ambito sindacale, che può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima solo se rispetta, quanto ai modi, il criterio di continenza formale e, quanto ai contenuti, il criterio di continenza sostanziale. Quest’ultimo requisito, pur non esigendo la veridicità assoluta dei fatti narrati, richiede che essi siano soggettivamente desumibili sulla base dei fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovvero costituiscano espressione di una delle evenienze pronosticabili. La critica deve inoltre rispondere al principio di pertinenza, essendo tale il limite che correlaziona la manifestazione del pensiero al rapporto di lavoro o alle rivendicazioni sindacali. La mera illazione, che attribuisca all’interlocutore condotte riprovevoli o disonorevoli prive di qualsivoglia riscontro, anche solo indiziario, esorbita dall’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica e della libertà sindacale.
Il Fatto
Una dirigente sindacale, nel corso di un’intervista televisiva, dopo aver riferito di una procedura concorsuale interna all’Agenzia delle Dogane, aveva esteso le proprie considerazioni, affermando che le irregolarità nei concorsi servissero a creare una “classe dirigente fedele”, al fine di attuare politiche di vessazione fiscale a danno dei piccoli contribuenti e di lasciare impuniti i grandi evasori. A seguito di tali dichiarazioni, l’Amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un rimprovero verbale. Il sindacato di appartenenza della lavoratrice aveva quindi proposto ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, lamentando la lesione delle libertà sindacali. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Roma rigettavano la domanda, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare per superamento dei limiti del diritto di critica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso del sindacato, ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati rispettivamente sulla natura ritorsiva del comportamento datoriale e sulla violazione dei parametri di valutazione del diritto di critica. In primo luogo, la Corte ha precisato che il giudizio sulla ritorsività della condotta datoriale costituisce un accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, e che la dimostrazione del coefficiente soggettivo specifico e di maggiore gravità grava su chi ne affermi l’esistenza. Ha inoltre chiarito che il richiamo all’irrilevanza degli effetti “extra-disciplinari” della sanzione non implica la loro neutralità assoluta, ma la necessità di una valutazione complessiva, nel contesto della quale il giudice di merito non ha rinvenuto elementi sufficienti per attestare la lesione dell’attività sindacale.
Quanto al merito della questione, la Corte ha affrontato il tema della continenza sostanziale della critica, richiamando la propria giurisprudenza in materia. Ha affermato che il discrimine non consiste nella veridicità assoluta dell’informazione, ma nella sua veridicità putativa: è pienamente legittima l’espressione di opinioni su fatti non strettamente noti, purché i fatti ipotizzati siano soggettivamente desumibili dai fatti noti e dal contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente. Al contrario, è violato il limite se si attribuiscono qualità apertamente disonorevoli o si rendono affermazioni denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli, specialmente quando tali affermazioni risultino prive di riscontro, anche solo indiziario.
La Corte ha quindi ritenuto non arbitraria la “segmentazione” operata dalla sentenza impugnata tra la critica alle irregolarità concorsuali, volta a favorire i “raccomandati”, e l’affermazione secondo cui tali irregolarità fossero finalizzate a creare una classe dirigente per attuare una politica di vessazione fiscale. Mentre la prima poteva essere connessa a un filo logico con il favoritismo concorsuale, la seconda è stata giudicata una mera illazione, priva di riscontro e idonea a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. In definitiva, il superamento dei limiti del diritto di critica è stato ritenuto accertato con un ragionamento non implausibile e non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Suprema Corte ha ribadito che i limiti generali al diritto di critica (continenza formale, sostanziale e pertinenza) valgono per ogni lavoratore e, quindi, anche per il sindacalista, la cui libertà di azione, pur ampia e protetta dall’art. 39 Cost., deve necessariamente calibrarsi sulla salvaguardia dell’onorabilità altrui. L’attività sindacale, anche quando si estende al piano politico, non può tradursi in attacchi puramente offensivi o in illazioni denigratorie.
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Nota della Redazione
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