Inammissibilità dell’appello e onere di riproduzione degli atti in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 2578 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione di merito per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la parte ricorrente ha l’onere di denunciare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello e di dimostrare che il motivo, ritenuto non specifico, possedeva invece i requisiti richiesti dalla norma. A tal fine il ricorrente deve rispettare l’onere di riproduzione delle parti salienti dell’atto di appello, trattandosi di error in procedendo che legittima il diretto esame degli atti di merito da parte della Corte di legittimità ma presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo, modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021. La dichiarazione di inammissibilità dell’appello, ove non impugnata con adeguata specificità, determina il passaggio in giudicato della relativa statuizione e preclude l’esame dei restanti motivi.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio nei confronti del proprietario di un’imbarcazione, chiedendo la restituzione di oltre settantasettemila euro che assumeva di avere anticipato, su richiesta del convenuto, per le spese di gestione del natante, con promessa di restituzione. In via subordinata, ove il rapporto fosse stato qualificato come non contrattuale, chiedeva la restituzione delle somme o un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il convenuto contestava l’esistenza degli accordi, eccepiva l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta e la prescrizione del diritto. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova dell’accordo e impossibilità di accoglimento anche ex art. 2041 cod. civ. e art. 2043 cod. civ. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2186 del 10/09/2019, respingeva il gravame confermando la decisione di primo grado. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi solo apparente. La prima ragione, di carattere preliminare, attiene all’inammissibilità dell’impugnazione di merito; la seconda concerne i profili di merito dell’appello.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione di inammissibilità priva in radice il giudice della potestas iudicandi nel merito. La motivazione ulteriore sull’infondatezza è pertanto impropria e priva di valenza, con la conseguenza che la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarla.
Nel caso concreto il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per mancata riproduzione dei punti salienti dell’atto di appello. Il ricorrente si era limitato a riportare massime di giurisprudenza senza trascrivere alcuna parte dell’atto, né individuare le specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, incorrendo nel vizio di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che, ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, il ricorrente in cassazione ha l’onere di denunciare l’errore e di dimostrare che il motivo possedeva i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ. (Cass. n. 18776 del 04/07/2023). Deve inoltre rispettare l’onere di riproduzione degli atti, trattandosi di error in procedendo che legittima il diretto esame degli atti di merito ma presuppone l’ammissibilità del motivo (Cass. n. 3612 del 04/02/2022).
Il principio di specificità deve essere modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Causa Succi ed altri c/Italia), realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti, per contemperare la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la salvaguardia della funzione nomofilattica e del diritto di accesso (Cass. n. 24048 del 06/09/2021; Cass. n. 29495 del 23/12/2020).
La carenza argomentativa del ricorso è pressoché totale e comporta il passaggio in giudicato della statuizione sull’inammissibilità, con preclusione all’esame dei restanti otto motivi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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