Questione di legittimità costituzionale non sollevabile d’ufficio se non evidentemente fondata (Cass. civ. Sez. I n. 27291 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte è inammissibile quando il ricorrente non chiarisca in quale parte la norma censurata debba essere emendata dalla invocata pronuncia di incostituzionalità. La contrarietà della disposizione alla Costituzione, se non evidente, non consente la rilevabilità d’ufficio della questione. Il giudice non è tenuto a sollevare la questione quando questa sia priva di rilievo in causa, perché la parte non impugna contestualmente le statuizioni applicative della norma. La verifica di legittimità sulla compensazione delle spese è in negativo: il sindacato è escluso quando le ragioni addotte non siano illogiche o erronee.
Il Fatto
Il ricorrente, erede dell’ablata, agisce avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato la sola indennità di asservimento per la servitù di elettrodotto, confermando l’indennità di occupazione e compensando integralmente le spese.
Il giudizio di rinvio faceva seguito a una precedente ordinanza della Suprema Corte che, accertata la natura agricola dei suoli, aveva cassato la decisione di merito per la contraddittoria applicazione di criteri propri dei suoli edificabili. Il ricorrente ha impugnato la decisione del giudice del rinvio, contestando il mancato rinnovo della consulenza tecnica e omettendo di impugnare le statuizioni liquidatorie. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo del ricorso principale, con cui si deduce la falsa applicazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice del rinvio sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge reg. Lombardia n. 52/1982 in relazione agli artt. 42 e 117 Cost.
Il mezzo è inammissibile. Il ricorrente, pur deducendo il contrasto dei criteri regionali di liquidazione con i parametri costituzionali, non chiarisce quale parte della norma dovrebbe essere emendata dalla pronuncia invocata. Manca, dunque, una prospettazione specifica della questione.
La Corte ricorda di avere già ritenuto assorbita e infondata la medesima questione nella precedente ordinanza, richiamando la immediata applicabilità delle previsioni del Piano del Parco e la implicita abrogazione della norma regionale quanto alla commisurazione dell’indennità al diminuito valore del bene. Non sussiste violazione dell’art. 117 Cost., poiché il governo del territorio rientra nella potestà legislativa regionale, né la contrarietà all’art. 42 Cost. appare evidente, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio.
Nel merito, i criteri specifici dell’art. 15 non dettano una disciplina sostanzialmente diversa da quella dell’art. 123 del r.d. n. 1775/1933, applicabile ratione temporis, salvo la diversa misurazione delle aree di transito. La norma regionale, includendo nella superficie da indennizzare la fascia complessivamente asservita, impone il ristoro completo del pregiudizio arrecato al fondo servente.
Da ultimo, il gravame non impugna le parti dell’ordinanza in cui l’indennizzo è stato liquidato: anche tale constatazione, dirimente, rende la questione di costituzionalità priva di rilievo in causa. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, la Corte conferma che il percorso logico del giudice del rinvio supera il minimo costituzionale richiesto e preclude il riesame; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione anche nel giudizio di legittimità, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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