Inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. V n. 2589 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna autonomamente idonea a giustificarne la statuizione, l’impugnazione che non sia rivolta contro una di esse è affetta da inammissibilità per l’esistenza del giudicato formatosi sulla ratio decidendi non censurata, e non già per carenza di interesse. La valutazione delle prove raccolte, comprese le presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. Resta estranea al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ogni censura volta a contrastare il convincimento formatosi a norma dell’art. 116, primo comma e secondo comma, cod. proc. civ., non potendosi opporre al giudice di merito una diversa interpretazione del materiale istruttorio.

Il Fatto

Una società di gestione del risparmio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva confermato, nel merito, la decisione di primo grado sfavorevole in tema di imposta di registro. La controversia riguardava l’avviso di liquidazione emesso in relazione al conferimento, con atto notarile, del diritto di superficie su un complesso immobiliare a un fondo comune di investimento immobiliare chiuso.

Il giudice di appello aveva ritenuto non applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, perché non risultava provata la prevalenza degli immobili locati al momento dell’apporto. La società ha censurato la qualificazione dei contratti e la mancata interpretazione estensiva della norma agevolativa. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il testo dell’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 351 del 2001, che riconosce l’agevolazione alle operazioni di apporto ai fondi immobiliari chiusi aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto. Il beneficio fiscale, nell’economia complessiva del conferimento, postula dunque la prevalenza quantitativa degli immobili locati rispetto a quelli non locati.

La sentenza impugnata incentrava la propria motivazione proprio sulla carenza probatoria di tale prevalenza. Il giudice di appello aveva rilevato che, pur potendosi ritenere acquisita al fascicolo la documentazione contrattualistica prodotta dalla parte, mancava ogni prova della prevalenza degli immobili locati al momento dell’apporto, non emergendo dallo stesso atto notarile una chiara indicazione del rapporto tra stand occupati e non occupati.

Tale ratio decidendi non risulta adeguatamente attinta dai motivi di ricorso. La ricorrente si è concentrata su ulteriori argomenti — la qualificazione funzionale dei contratti e l’interpretazione estensiva della norma — limitandosi a censurare, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneo accertamento in fatto del giudice di merito, senza dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito e che le sue conclusioni sulla ricostruzione fattuale non sono sindacabili in cassazione. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi una diversa lettura, come confermato dal richiamato orientamento di legittimità (Cass., Sez. 2^, n. 20553 del 2021; Cass., Sez. 5^, n. 34317 del 2021; Cass., Sez. 6^-5, n. 3345 del 2022; Cass., Sez. 5^, n. 11115 del 2022; Cass., Sez. 6^-5, nn. 16562 e 16563 del 2022).

Da qui la conseguenza: quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, il ricorso che non ne censuri una è inammissibile per il giudicato formatosi sulla ratio non contestata, non per carenza di interesse (Cass., Sez. 3^, n. 13880 del 2020; Cass., Sez. 5^, n. 14154 del 2021; Cass., Sez. 5^, n. 5282 del 2022; Cass., Sez. 5^, n. 22002 del 2023; Cass., Sez. 5^, n. 35515 del 2023). La ricorrente è quindi condannata alla rifusione delle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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