Appello incidentale tardivo in cause scindibili ex art 334 cod proc civ (Cass. civ. Sez. II n. 2587 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause scindibili, disciplinate dall’art. 332 cod. proc. civ., l’appello incidentale tardivo non è proponibile ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. Quest’ultima norma, per la sua chiara lettera, consente l’impugnazione incidentale oltre il termine esclusivamente alla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale o a quella chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ., cioè solo in ipotesi di cause inscindibili. Non ricorre litisconsorzio necessario, né connessione per oggetto o titolo, quando le domande proposte nei confronti dell’ente territoriale, del sindaco e del funzionario amministrativo abbiano causa petendi distinta e non si pongano in rapporto di alternatività o di regresso. La sentenza formalmente unica che definisce cause scindibili consta di tante pronunce autonome, ciascuna conservante la propria individualità anche in sede di impugnazione.

Il Fatto

Il Comune aveva concesso a una società un appezzamento di terreno per la captazione delle sorgenti, a prezzo simbolico e con l’impegno della concessionaria a realizzare opere di interesse pubblico. Seguirono due rogiti di cessione e una convenzione di lottizzazione, autorizzata dal Consiglio comunale.

Accertata successivamente la natura demaniale dei fondi e la loro acquisizione al patrimonio disponibile per effetto di una legge regionale, la società convenne in giudizio il Comune, il sindaco in carica all’epoca della delibera di acquisizione e il funzionario che ne aveva formulato la proposta, chiedendo la proprietà dei terreni e, in subordine, l’usucapione, nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse le domande di accertamento della proprietà e dichiarò il difetto di giurisdizione sulle domande risarcitorie. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione del Comune, ma accolse l’appello incidentale della società sulla giurisdizione. Il sindaco e il funzionario ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il nodo processuale riguarda la qualificazione del rapporto tra le domande. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’art. 331 cod. proc. civ. e, di conseguenza, l’art. 334 cod. proc. civ., sulla scorta di un precedente di legittimità. La Suprema Corte ribalta l’impostazione.

Le domande risarcitorie non erano connesse in senso proprio. Il Comune era stato convenuto come ente stipulante i contratti e la convenzione; il sindaco e il funzionario rispondevano invece di un preteso comportamento illecito, il primo per responsabilità di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il secondo per responsabilità di gestione tecnica. Difetta così il litisconsorzio necessario, perché le pretese non fanno valere un rapporto sostanziale unico.

Nessuna delle parti aveva sostenuto la responsabilità esclusiva di uno degli obbligati in nesso di alternatività, né alcuno aveva proposto domanda di regresso o di manleva. I tre rapporti dedotti in giudizio identificano pertanto cause scindibili, ciascuna con un proprio legittimo contraddittore. La sentenza di primo grado, pur formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce autonome.

Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 334 cod. proc. civ. all’appello incidentale della società, tardivamente proposto nei confronti del sindaco e del funzionario con atto di integrazione del contraddittorio notificato dopo il termine lungo. I primi due motivi del ricorso principale sono accolti, con assorbimento del terzo; segue la cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. quanto alle domande risarcitorie, perché il giudizio non poteva essere proseguito.

Il ricorso incidentale del Comune, notificato nel termine breve, è ammissibile. Il primo, il secondo e il terzo motivo, sulla giurisdizione, sono infondati: la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, e le domande involgevano non l’esercizio del potere amministrativo, ma la vincolatività dei contratti e una condotta inadempiente. Il quarto e il quinto motivo, sulla pretesa rinuncia al giudicato, sono inammissibili perché chiedono una rivalutazione di merito. È invece fondato il sesto motivo: il giudizio di inammissibilità dell’ottavo motivo d’appello per genericità è meramente apparente, poiché basato su una motivazione che non applica il principio per cui, di fronte a un’erronea valutazione delle prove, basta l’enunciazione dei punti da riesaminare. A ciò consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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