Ricorso per cassazione, questione mista e giudicato della sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. V n. 2590 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sovrappone, in rapporto alla medesima questione, la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quella del vizio di motivazione, trattandosi di profili logicamente incompatibili. Sotto le vesti della violazione di legge non può essere proposta una rivalutazione dei fatti storici riservata al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva l’apprezzamento delle prove, comprese le presunzioni. La sentenza rescindente è equiparata al giudicato: nel giudizio di rinvio operano le preclusioni da esso derivanti, con la conseguenza che le questioni già dichiarate inammissibili non possono essere riproposte.
Il Fatto
La ricorrente, esercente il commercio di carni, impugnava un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP relativo all’anno di imposta 2005, emesso a seguito di omessa dichiarazione e sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Dopo l’accoglimento parziale in primo grado e la conferma integrale dell’atto in appello, la Corte di cassazione aveva accolto un motivo e cassato la sentenza con rinvio. Il giudice del rinvio rideterminava il reddito imponibile in misura inferiore, recependo la consulenza di parte solo per i quantitativi di carne bovina. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Amministrazione finanziaria non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto estendere l’accertamento ai quantitativi di carne ovina e suina indicati nella consulenza di parte.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurimi assorbenti profili. Anzitutto la doglianza sovrappone mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili. La violazione di legge presuppone accertati gli elementi di fatto; il vizio di motivazione, invece, quegli elementi intende rimettere in discussione.
In secondo luogo, sotto l’apparente violazione di legge, il motivo mira in realtà alla rivalutazione dei fatti storici. Il ricorrente che censura la falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere i riferimenti fattuali che condizionano l’ambito di operatività della violazione denunciata: onere non assolto.
La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Nel giudizio di cassazione non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione delle fonti del convincimento. Tale valutazione, anche quando riguarda presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 563 (rectius: 212) del 2000, lamentando che gli studi dell’Ufficio IVA non erano stati allegati né indicati, con violazione dei principi di collaborazione e buona fede. La Corte lo dichiara inammissibile perché coperto da giudicato: il motivo ripropone una censura già formulata nel precedente ricorso e già dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza, con conseguente passaggio in giudicato della legittimità dell’avviso sotto il profilo del difetto di motivazione.
La sentenza rescindente va equiparata al giudicato e la sua interpretazione assimilata a quella delle norme giuridiche. Nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è inibito alle parti ampliare il thema decidendum e operano le preclusioni derivanti dal giudicato, anche implicito. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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