Revocazione per errore di fatto se la Cassazione omette motivi assorbiti (Cass. civ. Sez. V n. 2916 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite, configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a condurre alla revocazione della sentenza di legittimità. Ai fini della decisività dell’errore non rileva l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, sulla quale non si forma giudicato implicito, potendo essa essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. Ne consegue che, accolto il ricorso dell’ente impositore, il giudice di legittimità non può decidere la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ma deve cassare con rinvio al giudice di merito per l’esame delle residue questioni non risolte.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso una sentenza con cui la Sezione Tributaria della Cassazione aveva accolto il ricorso principale dell’ente impositore e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente in materia di ICI.

La controversia riguarda l’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività di formazione del clero, negata per la cessata utilizzazione del fabbricato. Il ricorrente deduce, tra l’altro, che il giudice di legittimità avrebbe deciso il merito senza avvedersi che erano rimaste assorbite ulteriori questioni di merito, prospettate sin dal primo grado e riproposte in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: un errore di percezione, o mera svista materiale, che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece in modo incontestabile dagli atti. L’errore presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.

Su questa base il primo motivo è infondato. La censura lamentava l’omessa rilevazione di una ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ma la Corte esclude che il motivo del ricorso principale fosse riconducibile a quella previsione: l’oggetto del contendere atteneva alla verifica del requisito oggettivo dell’esenzione, questione valutata de iure e non de facto.

Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente assumeva di non aver taciuto fatti decisivi, ma la sentenza impugnata aveva tenuto conto delle trattative in corso per la compravendita del fabbricato, valutandone la sintomaticità della cessata strumentalità rispetto all’attività tutelata. Il mero silenzio serbato sull’interlocuzione avviata dal Comune non giustifica un legittimo affidamento.

Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica dell’interpretazione data al principio sull’esenzione, estranea alla prospettazione di un errore percettivo.

È invece fondato il quarto motivo. Il giudice di appello si era limitato a decidere sulla sussistenza del presupposto oggettivo dell’esenzione, lasciando assorbite le altre eccezioni di merito, riproposte dal contribuente. Decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte non si era avveduta dell’esistenza di tali questioni: si tratta di un errore di fatto percettivo, decisivo perché, altrimenti, avrebbe dovuto cassare con rinvio. Sulle questioni assorbite non si forma giudicato implicito.

La sentenza è dunque revocata nella parte in cui ha rigettato nel merito il ricorso introduttivo; in fase rescissoria la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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