Ammissibile il ricorso collettivo cumulativo nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22192 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, non contenendo il d.lgs. n. 546/1992 alcuna disposizione sul cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, è applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo. È pertanto ammissibile il ricorso congiunto proposto da più soggetti, anche in relazione a distinte cartelle di pagamento, quando abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. La specificità delle questioni di fatto sottese alle diverse domande non esclude di per sé l’ammissibilità del cumulo soggettivo, ma ne implica semmai la separazione delle cause connesse. Il giudice, una volta statuita l’inammissibilità dell’atto introduttivo, non è tenuto a motivare sul merito, restando le relative considerazioni mere argomentazioni virtuali, prive di valenza decisoria.

Il Fatto

Due società agricole impugnavano cumulativamente alcune cartelle di pagamento relative a contributi consortili per l’anno 2014, concernenti vari immobili di loro proprietà. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ente impositore non avesse provato il controllo regionale e provinciale sul piano di classifica né il beneficio specifico in favore dei ricorrenti.

Sull’impugnazione del Consorzio di Bonifica, la CTR della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso collettivo originario, ravvisando elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali con riguardo agli indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Consorzio ha resistito con controricorso e l’agente della riscossione non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati. La Corte muove dal dato testuale: il d.lgs. n. 546/1992 non disciplina il cumulo dei ricorsi e rinvia espressamente al codice di procedura civile per quanto non disposto, nei limiti della compatibilità. Ne discende l’applicabilità dell’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, n. 4490 del 2013; Cass., Sez. 5, n. 7940 del 2016; Cass., n. 25549 del 2023). Tale indirizzo ha superato il precedente più rigoroso (Cass., Sez. 5, n. 10578 del 2010), che richiedeva questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto.

La Corte ribadisce che la specificità delle questioni di fatto sottese alle diverse domande non esclude di per sé l’ammissibilità del cumulo soggettivo, ma ne implica semmai la separazione delle cause connesse. Nel caso concreto le cartelle impugnate hanno contenuto sostanzialmente identico e i ricorrenti hanno fondato i rispettivi ricorsi su identiche questioni: difetto di motivazione, assenza dei prescritti controlli di legge, mancata prova degli interventi di bonifica, assenza di regolare perimetro di contribuenza. L’affermazione della CTR sulle diversità fattuali è quindi del tutto insufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità.

Il terzo motivo è invece inammissibile. Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le ulteriori considerazioni sul merito costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria, e l’impugnazione può appuntarsi esclusivamente sulla statuizione in rito (Cass., Sez. 1, n. 11675 del 2020; Cass., Sez. 5, n. 32092 del 2024).

In accoglimento dei primi due motivi la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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