Cessazione materia contendere e spese per soccombenza virtuale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2947 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La compensazione può essere disposta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, solo all’esito di una valutazione complessiva della lite. La deroga è ammessa quando l’annullamento in autotutela non consegue a una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dalla sua emanazione, ma all’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa: in tal caso il comportamento dell’ente impositore è conforme al principio di lealtà processuale e la compensazione è legittima. Nel rito tributario trova applicazione, perché compatibile, l’art. 338 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992: l’estinzione del procedimento d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un notaio impugna un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla registrazione dell’atto costitutivo di una servitù di metanodotto su terreno agricolo. La decisione di prime cure accoglie l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate propone appello e, nelle more, rinuncia al gravame per conformarsi alla sopravvenuta risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che aveva recepito l’orientamento di legittimità favorevole al contribuente sulla nozione di trasferimento contenuta nell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La Commissione tributaria regionale dichiara l’estinzione della causa per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, e compensa integralmente le spese. Il contribuente ricorre per cassazione dolendosi del fatto che la rinuncia avrebbe dovuto essere qualificata come rinuncia al ricorso ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992, con condanna del rinunciante alle spese, e che la compensazione sarebbe stata disposta senza alcuna verifica sulla illegittimità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale, consacrata nel combinato disposto degli artt. 306 e 310 cod. proc. civ. e ritenuta regola generale applicabile al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 (richiamate Cass. n. 26292 del 2010 e Cass. n. 8182 del 2007). Nel caso concreto la rinuncia all’impugnazione consegue all’abbandono della pretesa impositiva, correlato allo sgravio e al rimborso del tributo: è dunque corretta la qualificazione operata dal giudice del gravame in termini di causa estintiva del giudizio.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la Corte la ritiene infondata: i fatti costitutivi della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. attengono alla condotta processuale tenuta nel grado di appello e non a pregressi comportamenti dell’ente impositore; inoltre la domanda, di natura accessoria, non poteva residuare alla pronuncia di estinzione, preclusiva dell’esame del merito.
Il nucleo del decisum riguarda però la regolazione delle spese. La Corte ribadisce che, in esito alla cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo soccombenza virtuale: il giudice del gravame ha invece completamente pretermesso tale verifica, correlando la compensazione al mero riscontro della causa estintiva.
La Corte richiama il diverso orientamento secondo cui, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dall’origine, stante l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa (richiamate Cass. n. 7273 del 2016 e Cass. n. 22231 del 2011). La compensazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, postula una valutazione complessiva della lite, diversa dalla compensazione ope legis già dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 274/2005 (richiamate Cass. n. 3950 del 2017 e Cass. n. 19947 del 2010).
La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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