Inammissibile il ricorso che non riproduce le risultanze del PVC (Cass. civ. Sez. V n. 22128 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza tributaria che censuri l’accertamento in fatto della natura di “cartiera” della società emittente le fatture e della consapevolezza della utilizzatrice è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo articolato le risultanze del PVC prodromico agli atti impositivi. Il generico rinvio all’atto istruttorio contenuto nelle premesse narrative del ricorso non consente alla Corte di verificare le denunciate violazioni di legge. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva gli appelli proposti dalla società contribuente avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Lecco, che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IVA 2014-2015. I giudici di appello ritenevano infondate le pretese creditorie erariali, perché l’agenzia fiscale non aveva adeguatamente comprovato né l’inesistenza soggettiva delle fatture in contestazione, ossia la natura di “cartiera” dell’emittente, né la consapevolezza di tale circostanza da parte della società contribuente.

Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. La società contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, d.lgs. 546/1992, 112 e 132 cod. proc. civ. e 111, settimo comma, Cost. La censura è infondata. La Corte richiama il principio secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il paradigma invalidante è quello tracciato da Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene una puntuale e articolata argomentazione, ben oltre il “minimo costituzionale” indicato da Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 9, 21 e 54, d.P.R. 633/1972, 109, d.P.R. 917/1986 e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dolendosi dell’affermazione dei giudici di appello circa l’assenza di prova adeguata dei fatti costitutivi delle pretese erariali. La censura è inammissibile: l’agenzia fiscale non ha articolatamente riprodotto le risultanze del PVC prodromico agli atti impositivi. Ciò inibisce alla Corte di valutare se l’accertamento in fatto negativo della natura di “cartiera” dell’emittente integri o meno le denunciate violazioni di legge. I generici riferimenti a detto atto istruttorio contenuti nelle premesse narrative del ricorso non sono (auto)sufficienti.

Il terzo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il quarto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vengono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. n. 26110 del 2015). Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 9097 del 2017).

La Corte richiama ancora il principio per cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non dà luogo ad alcun vizio denunciabile, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4 (Cass. n. 11892 del 2016). La deduzione del vizio di motivazione conferisce alla Corte solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni (Cass. n. 19547 del 2017). Alla luce di tali arresti il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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