La dichiarazione integrativa fa decorrere da sé il termine di accertamento e la sospensione emergenziale si applica alle cartelle (Cass. civ. Sez. 5 n. 20427 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione originaria presentando una dichiarazione integrativa, da quest’ultima, e non da quella originaria, deve decorrere il termine di decadenza per l’accertamento da parte dell’Ufficio, limitatamente alle variazioni introdotte. Il differimento della notifica degli atti impositivi previsto dalla normativa emergenziale di cui all’art. 157 del d.l. n. 34/2020 è stabilito a vantaggio dei contribuenti. In ipotesi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 in relazione a una dichiarazione presentata nel 2017, il termine per la notifica è prorogato di ventiquattro mesi ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, ove l’iscrizione a ruolo sia intervenuta entro il 31 dicembre 2021. La legittimazione all’impugnazione spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, anche mediante intervento volontario, a prescindere dalla tempestività o ritualità della costituzione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.; l’errore di fatto consistente nell’inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del ragionamento costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione.
Il Fatto
Al contribuente veniva notificata, l’8 dicembre 2021, una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’anno d’imposta 2015, con iscrizione a ruolo formata dall’Agenzia delle entrate. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nei confronti della sola Agenzia delle entrate – Riscossione. L’Agenzia delle entrate interveniva volontariamente e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’impugnazione. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 23, comma 3, e degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, che non sarebbe stato parte del giudizio di primo grado. La Corte reputa il motivo infondato: la legittimazione a proporre l’impugnazione spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, e l’Agenzia delle entrate si era costituita in primo grado, seppure tardivamente, con atto di intervento volontario. Nessun rilievo assume la mancata autorizzazione alla chiamata in causa, rilevando la qualità processuale comunque assunta mediante l’intervento, a prescindere dalla tempestività o ritualità della costituzione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la tardività della notifica della cartella e la conseguente decadenza dal potere impositivo, anche a voler fare riferimento alla dichiarazione integrativa presentata il 29 ottobre 2017. La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamato il principio per cui, in caso di dichiarazione integrativa, da quest’ultima deve decorrere il termine di decadenza per l’accertamento limitatamente alle modifiche apportate, la notifica risulta tempestiva considerando la sospensione prevista dall’art. 157 del d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020, il cui differimento è stabilito a vantaggio dei contribuenti. La Corte afferma che, in ipotesi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 in relazione a una dichiarazione presentata nel 2017, ove l’iscrizione a ruolo sia intervenuta entro il 31 dicembre 2021, il termine per la notifica è prorogato di ventiquattro mesi ex art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020, richiamando un precedente conforme.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte regionale escluso un credito d’imposta con il quale era stato compensato il debito iscritto a ruolo, con motivazione abnorme per travisamento delle risultanze processuali. La Corte ritiene il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, che nel caso non risulta violato: la motivazione non è apparente né abnorme. Sotto altro profilo, la censura è diretta a conseguire un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, e la denuncia di un errore di fatto costituisce motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., non di ricorso per cassazione.
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Nota della Redazione
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