Prescrizione decennale risarcimento medici specializzandi da direttive UE (Cass. civ. Sez. III n. 2991 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva n. 82/76/CEE — riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE — spettante ai soggetti che hanno frequentato corsi di specializzazione medica iniziati dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991 si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Da quel momento gli aventi diritto, esclusi dal beneficio della norma, hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento. Né l’incertezza sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sul termine prescrizionale o sull’individuazione del legittimato passivo vale a differire il dies a quo. La decorrenza della prescrizione non presuppone iniziative giurisdizionali, essendo sufficiente l’interruzione stragiudiziale.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che si erano immatricolati ai corsi di specializzazione in un arco temporale compreso tra il 1983 e il 1991, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione.

Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, ha rigettato la domanda verso la Presidenza del Consiglio per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3586 del 2021, ha confermato il rigetto. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara dapprima inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo. Quanto al primo, la doglianza di violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. è manifestamente infondata: il giudice d’appello ha fondato la decisione su norme di legge, in particolare l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, e il richiamo a un orientamento conforme non integra alcuna indebita applicazione dello stare decisis.

Il quarto motivo è inammissibile sotto duplice profilo: è contraddittorio nel lamentare insieme l’omessa pronuncia e il mancato accoglimento, e non indica l’atto o il verbale in cui le censure erano state portate al giudice di secondo grado, onere necessario quando si deduca il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la regola in materia di spese è quella della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., mentre la compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un diritto della parte soccombente.

Nel merito, il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte ribadisce il ius receptum: la lacuna normativa è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da quel momento tutti gli altri aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza della cessazione degli adempimenti, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale.

La Corte respinge l’argomento fondato sulle pretese incertezze relative a giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva. Quanto a quest’ultima, rileva che la legittimazione passiva spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio, mentre l’evocazione di un organo diverso integra mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958. Quanto alla giurisdizione, ogni errore poteva essere rimediato con il regolamento di giurisdizione.

Quanto alla remunerazione, l’intervento legislativo del 1999 ha operato una aestimatio del danno, sostituendo all’obbligazione risarcitoria un’obbligazione satisfattiva di natura di debito di valuta, senza che sia individuabile un momento di fissazione di una remunerazione adeguata. Non sussiste pertanto alcuna incertezza che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, né emerge un contrasto con il principio di effettività o con l’art. 6 della Convenzione, atteso che la prescrizione decennale garantisce termini ragionevoli. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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