Presunzione di evasione per investimenti esteri non retroattiva (Cass. civ. Sez. V n. 2990 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di evasione stabilita dall’art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in vigore dal 1° luglio 2009, ha natura sostanziale e non procedimentale. Le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali e una diversa interpretazione pregiudicherebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che alla presunzione non può riconoscersi efficacia retroattiva. Nei casi in cui essa non è applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della presunzione sub specie di presunzione semplice. L’effetto inibente dello scudo fiscale ter resta limitato agli imponibili rappresentati dalle somme e attività rimpatriate.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il nominativo del contribuente emergeva nella cd. Lista Falciani, in relazione a presunti investimenti detenuti presso la filiale di Ginevra di una banca britannica negli anni dal 2004 al 2007. L’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e recuperando a tassazione, ai fini IRPEF, attività finanziarie estere presuntivamente costituite con redditi sottratti a imposizione.

Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La decisione era parzialmente riformata in appello, con applicazione dell’imposta con aliquota del 12,50%. Contro la sentenza regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva che l’adesione allo scudo fiscale ter avrebbe precluso ogni accertamento per gli anni anteriori, è giudicato infondato. L’art. 13-bis, comma 4, D.L. n. 78 del 2009 richiama gli artt. 14 e 15 D.L. n. 350 del 2001, i quali rendono inibente l’accertamento solo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività oggetto di rimpatrio.

La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui l’effetto preclusivo non opera come una sorta di franchigia opponibile sino a concorrenza rispetto a qualunque reddito accertato. La limitazione normativa richiede la prova di una correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme rimpatriate, onere posto a carico del contribuente. Nel caso concreto tale dimostrazione non risulta fornita nei gradi di merito.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte consolida l’indirizzo per cui la presunzione dell’art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, ha natura sostanziale e non può applicarsi ai periodi d’imposta anteriori. La Commissione Tributaria Regionale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla ritenuta operatività retroattiva della presunzione, qualificandola come procedimentale e soggetta al principio tempus regit actum: opzione ermeneutica contrastante con gli insegnamenti della Cassazione.

La Corte precisa che, pur esclusa l’applicazione retroattiva della presunzione legale, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere ai medesimi fatti che di essa formano oggetto sub specie di presunzione semplice. Accolto il secondo motivo, il terzo resta assorbito. Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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