Revocazione per errore di fatto inesistente sulla retribuzione feriale del personale navigante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3006 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione proposta ai sensi degli artt. 391 bis e 395, co. 1, n. 4), c.p.c., il vizio deducibile è esclusivamente l’errore di fatto, consistente nella percezione inesatta degli atti di causa, tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata ove la realtà processuale fosse stata correttamente avvertita. Resta estranea al rimedio la contestazione della soluzione ermeneutica accolta dal giudice di legittimità: in tal caso si prospetta un errore di diritto, non deducibile per revocazione. Il ricorso è inoltre inammissibile quando non deduce che il dato asseritamente misconosciuto fosse già contenuto negli atti del giudizio di legittimità, difettando il requisito di autosufficienza.
Il Fatto
Un primo ufficiale di una compagnia aerea adiva il giudice del lavoro per accertare che la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie era inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro. La ragione stava nelle clausole del c.c.n.l. trasporto aereo, che escludevano dalla base di computo l’indennità di volo oraria, l’indennità di volo ristrutturazione e l’indennità di volo integrativa annua.
Il Tribunale dichiarava nulle, per violazione degli artt. 36, co. 3, Cost. e 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausole contrattuali che, dal luglio 2014, escludevano l’indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione feriale. La Cassazione, con la sentenza n. 20216/2022, accoglieva parzialmente il ricorso della società, limitando la nullità al periodo minimo di quattro settimane di ferie. La società ha quindi proposto revocazione, deducendo un errore di fatto del giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente assume che la Corte, nella sentenza revocanda, abbia percepito in modo inesatto il contenuto del ricorso e del contratto collettivo, supponendo l’inesistenza di un meccanismo che riconosca una media delle ore di volo anche nella retribuzione feriale. Tale meccanismo sarebbe costituito dall’indennità di volo minima garantita disciplinata dagli artt. 10 e 26 c.c.n.l., che terrebbe conto di una media delle ore effettivamente volate, escludendo così ogni effetto disincentivante.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non indica dove e come, nell’originario ricorso per cassazione, avesse prospettato la deduzione che assume misconosciuta. Tutti i passaggi riportati nel ricorso per revocazione attengono alla “libertà” delle parti sociali di determinare la retribuzione feriale, e in nessun punto si legge che l’indennità minima garantita esprima una media dell’indennità di volo percepita durante le ore effettive.
Nel merito, l’art. 26 c.c.n.l. riconosce ai piloti, per dodici mensilità, un’indennità di volo minima garantita il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio, secondo le tabelle A e B. Il testo è univoco ed era stato prodotto dalla stessa società nel giudizio di legittimità. L’unico criterio di determinazione è l’anzianità: le tabelle prevedono cifre fisse per comandanti e piloti, differenziate solo in funzione dell’anzianità, senza alcun aggancio alla media delle ore volate, che avrebbe invece generato una variabilità individuale della voce retributiva.
La tesi del “volato forfettizzato” postula un’equivalenza con il meccanismo che riconosce una media delle ore di volo, equivalenza rimasta indimostrata e smentita dalle stesse tabelle. Né il ricorso per cassazione né il testo del contratto collettivo contenevano il dato in questa sede prospettato: l’asserito errore di fatto di tipo percettivo si rivela dunque inesistente. Se invece la ricorrente intendesse prospettare una diversa soluzione ermeneutica, farebbe valere un errore di diritto, estraneo al rimedio revocatorio.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte abbia erroneamente supposto che la mancata percezione dell’indennità integrativa avesse dissuaso il lavoratore dal fruire delle ferie. Il motivo è inammissibile: la sentenza revocanda non ha mai argomentato sulla effettiva mancata fruizione, ma solo sulla possibile, potenziale mancata fruizione quale conseguenza dell’effetto dissuasivo del sistema retributivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che impone un’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE volta a scongiurare ogni effetto dissuasivo.
La domanda di revocazione va dunque rigettata. Il Collegio sottolinea il carattere decisorio e definitivo della pronuncia, che definisce il segmento pregiudiziale relativo all’accertamento della nullità parziale della clausola contrattual-collettiva, imponendo la statuizione sulle spese a prescindere dall’esito del giudizio di merito ancora pendente.
Nota della Redazione
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