Stabilizzazione del precario non ripara l’abuso se avviene per concorso riservato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13292 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l’immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito solo in presenza di una stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la stabilizzazione ottenuta. Detta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto e immediato dell’abuso. La condizione oggettiva non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine: in tal caso l’abuso opera come mero antecedente remoto e offre al precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria.

Il Fatto

Il tribunale aveva condannato l’azienda ospedaliera al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato in favore del lavoratore, liquidandolo in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La corte d’appello ha accolto per quanto di ragione il gravame dell’azienda e ha rigettato la domanda risarcitoria.

Il giudice di secondo grado ha valorizzato la stabilizzazione del lavoratore, intervenuta con decorrenza dal 1.9.2016, ritenendola misura sufficiente a sanzionare l’abuso; ha inoltre escluso specifiche allegazioni su danni ulteriori. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — violazione degli artt. 112, 416 e 437 cod. proc. civ. e del divieto di nova in appello — sono infondati. Dalla sentenza impugnata risulta che la stabilizzazione del 2010, caducata con deliberazioni del 2012, era già entrata nel thema decidendum fin dal primo grado. Al verbale di udienza del 13.10.2015 il procuratore del ricorrente aveva richiamato il concorso riservato, osservando che l’eventuale assunzione avrebbe fatto venir meno l’interesse a coltivare il giudizio.

Il terzo motivo è fondato. La Corte richiama il principio, ribadito da Cass. n. 35145/2023, secondo cui l’immissione in ruolo ha efficacia riparatoria solo in caso di stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione, sul piano soggettivo e oggettivo. La condizione oggettiva non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti a termine (v. Cass. n. 14815/2021).

Nei concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e offre al precario una mera chance, la cui valenza riparatoria è esclusa dalla Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola. Il d.P.C.M. richiamato nel controricorso prevede, all’art. 2, una riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti ivi indicati, dunque una mera agevolazione, senza alcun automatismo nell’assunzione.

La sentenza impugnata, avendo ritenuto l’immissione in ruolo idonea a sanzionare l’abuso senza precisare modalità e condizioni dell’assunzione, non si è attenuta ai principi enunciati. Va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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