Giudicato esterno sulla qualificazione del negozio rileva in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. V n. 3008 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se si è formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, e il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, rispondendo all’interesse pubblico a evitare giudicati contrastanti. In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno sulla qualificazione giuridica di un negozio spiega effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi, nei quali la medesima qualificazione rilevi per la determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva. Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riguardo al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, l’accertamento che ne costituisce la premessa logica indispensabile ne preclude il riesame, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione avverso la sentenza con cui la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 per maggiori IRES e IRAP.

L’Ufficio aveva ritenuto illegittima la deduzione, nel 2005, di quote di ammortamento relative a un immobile già ceduto nel 2004. Secondo la tesi dell’Agenzia, l’effetto traslativo si era prodotto con una scrittura privata del 30 agosto 2004, registrata il successivo 2 settembre 2004, mentre il successivo atto pubblico del 23 dicembre 2008 andava considerato mera ratifica della cessione. La società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando carenza di motivazione e pronuncia su questione estranea al thema decidendum.

La Corte rileva d’ufficio che sulla questione controversa, relativa all’individuazione della data in cui si è realizzato l’effetto traslativo, si è formato giudicato esterno per effetto dell’ordinanza di questa Corte 22 maggio 2019, n. 13741. Quando il giudicato esterno si è formato a seguito di una sentenza della Cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche.

L’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, trattandosi di elemento assimilabile agli elementi normativi astratti, destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, mirando a evitare giudicati contrastanti secondo il principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche.

Nel giudizio definito con l’ordinanza n. 13741 del 2019, tra le stesse parti, si era statuito che l’effetto traslativo si era verificato solo con l’atto pubblico del 2008 e non con la scrittura privata del 2004, applicando il criterio di competenza in luogo di quello di cassa. Il giudizio, pur avendo a oggetto un diverso imponibile, riguardava la medesima vicenda negoziale e la questione controversa atteneva alla riconduzione dell’effetto traslativo alla prima o alla seconda. La questione, che si ripropone negli identici termini, è stata risolta con statuizione coperta da giudicato.

La Corte ribadisce che il giudicato esterno sulla qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi. Qualora due giudizi abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, ne preclude il riesame. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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