Scissione parziale, prova del singolo credito trasferito e presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 31457 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione della titolarità del credito azionato in via esecutiva da società costituita per scissione da altra, la prova del relativo contratto — ove ne sia contestata l’esistenza in quanto tale — deve essere documentale anche nei confronti dei terzi, in ragione delle forme di pubblicità in cui l’atto è inserito. Quella dei singoli crediti facenti parte del patrimonio aziendale trasmesso può invece avvenire mediante dimostrazione dell’inclusione degli stessi nella categoria di appartenenza, purché le relative caratteristiche siano identificate tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto, ovvero sussistano altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. Ciò perché, analogamente all’ipotesi di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., permane il solo bisogno di assicurare al debitore ceduto la certezza di non esporsi a un pagamento inefficace.
Il Fatto
Un debitore proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificatogli nell’ottobre 2021 per il pagamento di circa 95mila euro, oltre interessi, a titolo di saldo di un mutuo fondiario stipulato nel 2003 con un istituto di credito. Nel precetto la società istante aveva rappresentato che il credito era pervenuto dapprima per fusione per incorporazione e poi, con atto di scissione parziale ex art. 2506 cod. civ. del novembre 2020, alla società beneficiaria, con pubblicità in G.U.
L’opponente eccepiva la carenza di prova sulla titolarità del credito, contestandone specificamente l’inclusione nel compendio trasferito. Il Tribunale respingeva l’opposizione; la Corte d’appello confermava, richiamando elementi presuntivi. La procedura esecutiva si concludeva con la vendita del bene staggito. Il debitore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 2729 e 2721 cod. civ., in relazione agli artt. 2506 e ss. cod. civ. e all’art. 2697 cod. civ.. Il ricorrente sosteneva che il trasferimento di un credito nell’ambito di una scissione societaria, richiedendo atti pubblici e registrazioni formali, non potesse essere provato per presunzioni, stante il limite posto dall’art. 2729 cod. civ. nei casi in cui la prova testimoniale è esclusa.
La Corte supera anzitutto l’eccezione di inammissibilità: la censura non investe la rivisitazione del materiale probatorio, ma la ricognizione della fattispecie astratta e la portata prescrittiva dell’art. 2729 cod. civ.
Nel merito, il limite alla prova testimoniale e, per richiamo, a quella presuntiva opera solo quando il contratto sia invocato dalle parti contraenti quale fonte di diritti e obblighi, non quando sia dedotto come semplice fatto storico (Cass. n. 3336/2015). Il ricorrente non è parte della scissione, ma mero terzo, debitore ceduto. La Corte precisa che la scissione ha natura sostanzialmente traslativa, al pari della cessione (Cass. n. 11004/2023).
Poiché le operazioni societarie straordinarie sono assoggettate a un sistema di pubblicità legale, con effetto dalla ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese ex art. 2506-quater cod. civ., anche verso i terzi esse vanno provate documentalmente. Tuttavia — osserva la Corte — nella specie non si contesta l’esistenza dell’atto di scissione, pacificamente prodotto, ma solo la ricomprensione di uno specifico credito nel patrimonio assegnato alla beneficiaria.
Ribadendo l’orientamento in tema di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151 del 2019; Cass. n. 5997 del 2006), la Corte afferma che, quando l’esistenza del contratto non è contestata, esso non deve essere provato: oggetto di prova è solo l’esatta individuazione del credito, desumibile dalla pubblicità in G.U. o da altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nella specie la dichiarazione dell’assegnante e la pubblicità legale garantivano al debitore la certezza di pagare al nuovo creditore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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