Concorrenza sleale e trasferimento d’azienda: valutazione delle prove riservata al merito (Cass. civ. Sez. I n. 13665 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove raccolte, comprese le presunzioni, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e le sue conclusioni sulla ricostruzione del fatto non sono sindacabili in cassazione. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi una diversa interpretazione. Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con la preclusione della regola della doppia conforme. Il criterio della soccombenza, ai fini delle spese, non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma si riferisce unitariamente all’esito finale della lite.

Il Fatto

Le società attrici, titolari di diritti su tecnologia e marchio nel settore delle costruzioni, convenivano in giudizio una società e due persone fisiche lamentando il trasferimento di fatto dell’azienda a una nuova compagine e l’appropriazione della tecnologia, con conseguente concorrenza sleale. Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello confermava il rigetto in primo grado. Un primo ricorso per cassazione veniva accolto con rinvio per difetto di motivazione sull’ammissibilità delle prove. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale rigettava nuovamente il gravame. Un secondo ricorso veniva accolto con nuovo rinvio per omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale.

Riassunto il processo, la Corte d’appello rigettava ancora l’appello. Rilevava che la questione del trasferimento d’azienda era ormai coperta da giudicato e che i nuovi mezzi di prova non erano indispensabili né riferibili alla domanda di concorrenza sleale. Le società ricorrenti impugnavano la decisione con quattro motivi. I controricorrenti resistevano.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2598, nn. 1 e 3, cod. civ. e travisamento della prova in ordine al sito internet e alla contraffazione del marchio. La Corte rileva che la censura non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva escluso l’indispensabilità delle nuove prove e la loro riferibilità agli elementi ritenuti rilevanti nei precedenti gradi.

Il collegio ribadisce l’orientamento secondo cui la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito. Le conclusioni sulla ricostruzione fattuale restano estranee al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che non permette di censurare il convincimento formatosi ai sensi dell’art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Richiama sul punto i precedenti Cass. n. 20553/2021 e Cass. n. 32505/2023.

Quanto al secondo e terzo motivo, relativi alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio sulla novità della domanda brevettuale, la Corte osserva che il giudizio su necessità e utilità di tale strumento rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La relativa impugnazione soggiacce alla preclusione della regola della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, con richiamo a Cass. n. 25281/2023 e Cass. n. 7472/2017. Il motivo appare diretto a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti.

Il terzo motivo censurava l’assorbimento dell’esame delle censure riferite alle persone fisiche. La Corte rileva che, una volta esclusi gli atti di concorrenza sleale, le circostanze sull’effettivo autore dell’illecito perdono decisività e divengono irrilevanti. Il quarto motivo contestava la condanna alle spese nonostante l’esito favorevole dei giudizi di legittimità. La Corte afferma che il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza frazionamento per fasi, richiamando Cass. n. 6369/2013 e Cass. n. 13356/2021. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *