Accertamento sintetico e onere della prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 3225 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva introduce una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove e impone al contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova contraria, ai sensi dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte: occorre una prova documentale che ne accerti l’entità e la durata del possesso, con circostanze sintomatiche della loro destinazione a coprire le spese contestate. È legittimo far gravare su annualità precedenti gli incrementi patrimoniali dell’anno in contestazione, per effetto del criterio di ripartizione quinquennale.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno di imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito di € 91.241,00 sulla base di indici di capacità contributiva non dichiarati: disponibilità finanziarie, incrementi patrimoniali, immobili e autovetture.

Il ricorso proposto davanti alla C.t.p. di Cosenza veniva rigettato; l’appello del contribuente era respinto dalla Comm. Trib. Reg. Calabria con sentenza n. 1140/01/2015. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis, precisando che la ricostruzione del reddito è stata effettuata secondo il redditometro antecedente la riforma, applicabile solo agli anni di imposta dal 2009 in poi, consistita nelle modifiche apportate all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 dal d.l. n. 78/2010.

Il primo motivo è dichiarato infondato. In tema di accertamento sintetico, la determinazione basata sugli indici previsti dai decreti ministeriali del 1992 dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova circa l’esistenza dei fattori indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La disciplina introduce una presunzione legale relativa: il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. La Corte ribadisce il confine della prova contraria: non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, essendo richiesta una prova documentale su circostanze sintomatiche della loro effettiva destinazione, con idonea documentazione dell’entità e della durata del possesso.

Nel caso concreto la C.t.r. ha fatto buon governo della normativa: il contribuente non ha fornito la prova specifica richiesta, non dimostrando che la disponibilità di molteplici beni e le spese gestionali fossero riferibili alla sola attività di imprenditore agricolo. Rilevano i finanziamenti contratti, gli acquisti di autovetture e di un appartamento, non collegabili all’attività agricola per la tipologia stessa dei beni.

La Corte affronta poi il profilo temporale: è legittima l’applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, che prevede che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante. Nè i redditi dominicali e agrari determinati su base catastale precludono all’Ufficio l’accertamento sintetico, poiché gli indici presuntivi innescano la presunzione legale relativa valevole per tutte le persone fisiche.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, rivestendo natura meritale: le censure sono preordinate a un nuovo esame delle risultanze istruttorie. La motivazione della sentenza impugnata supera comunque la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., risultando la ratio decidendi chiaramente intellegibile. Il terzo motivo è infondato: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così da ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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